Cassazione Penale, Sentenza n. 6769/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 10/02/2023 lamentando violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto come lesioni personali stradali aggravate (art. 590-bis c.p.). Sostiene che i motivi nuovi di appello avevano chiesto il proscioglimento con riferimento alle lesioni in danno di Felice Di Sarno per mancanza di querela (richiamando la novella del d.lgs. n.150/2022 che avrebbe reso procedibile a querela la fattispecie), e deduce che la quantificazione della pena nelle decisioni di merito dimostrerebbe invece che il fatto sarebbe stato ritenuto nella forma non aggravata (comma 1 dell'art. 590-bis) e non in quella aggravata (comma 5, n.1). In sostanza il ricorrente contesta la valutazione giuridica della Corte territoriale circa l'integrazione della forma aggravata e la relativa procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che dalla ricostruzione fattuale (indicato anche nel capo di imputazione e nella sentenza di primo grado) emergeva che l'imputato aveva viaggiato a circa 100 km/h in zona con limite di 40 km/h (superiore di oltre 50 km/h), condotta idonea a integrare l'aggravante di cui all'art. 590-bis, comma 5, n.1, c.p.; pertanto la fattispecie è procedibile d'ufficio e il difetto di querela è irrilevante per quella specifica fattispecie aggravata. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). La Corte ha inoltre rilevato che la prescrizione non sarebbe maturata prima del 21/11/2024.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la forma aggravata prevista dal comma 5, n.1 (circostanza collegata a velocità superiore di oltre 50 km/h rispetto al limite), con conseguente procedibilità d'ufficio; perciò il mancato deposito di querela è irrilevante in presenza dell'aggravante.
art. 590 cod. pen.
Richiamato come norma relativa alle lesioni colpose: in primo grado era stata contestata una forma di lesioni colpose nei confronti di una delle persone offese, ma la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela con riferimento alla specifica posizione, in base alla novella, ove applicabile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La novella ha modificato la procedibilità di alcune delle fattispecie di lesioni da circolazione stradale prevedendo la procedibilità a querela per specifiche ipotesi. Tuttavia la Corte ha chiarito che, quando dalla ricostruzione fattuale emergono gli elementi per la forma aggravata procedibile d'ufficio (ex art. 590-bis comma 5 n.1), la disciplina della querela non trova applicazione rispetto a quella fattispecie.
artt. 140, 141, 142, 143, 146 codice della strada
Le violazioni di norme sulla circolazione (tra cui il superamento del limite di velocità e perdita di controllo in curva) sono state ritenute fattori probatori utili per qualificare il fatto come aggrovigliato dall'aggravante della velocità elevata.
art. 546 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente tra le norme la cui violazione si denunciava; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione normativa denunciata, ritenendo congruente la motivazione della Corte territoriale sulla qualificazione del reato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Se dalla ricostruzione fattuale emerge un'aggravante che rende la fattispecie procedibile d'ufficio (es. velocità superiore di oltre 50 km/h rispetto al limite ex art. 590-bis comma 5 n.1), il mancato deposito di querela non ostacola l'azione penale per quella fattispecie.
- La qualificazione giuridica del fatto (comma 1 vs comma 5 di art. 590-bis) si valuta sulla base del contenuto del capo di imputazione e sulla motivazione del giudice di merito: per contestare la qualificazione occorre dimostrare una contraddizione palese o carenza motivazionale, non una mera discrepanza sulla misura della pena.
- La modifica normativa che introduce la procedibilità a querela per alcune ipotesi non opera se, in concreto, gli elementi fattuali collocano il fatto in una fattispecie aggravata procedibile d'ufficio.
- Chi impugna per avere ottenuto una pena più bassa ha scarso interesse a lamentare una valorizzazione come reato più grave se tale valorizzazione comporterebbe in teoria un minimo edittale superiore alla pena effettivamente inflitta; la verifica dell'interesse va valutata caso per caso.
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione sindaca la congruenza e la logica della motivazione; per prevalere il ricorrente deve evidenziare specifiche omissioni o contraddizioni nella motivazione che abbiano inciso sulla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2024 del 15/02/2024
- Sentenza penale · 15 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →