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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20181/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che disponeva un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente fino a euro 109.771.476,51, deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione perché la confisca per equivalente sarebbe stata originariamente disposta senza la preventiva e adeguata valutazione della presenza del profitto diretto sui conti delle società coinvolte e senza considerare il sequestro diretto; b) violazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., per mancata motivazione ab origine sulla necessità della misura e per l'illegittimità di successive integrazioni motivazionali da parte del Tribunale del riesame.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia conforme all'orientamento di legittimità che consente una "struttura mista" di sequestro (sequestro diretto finalizzato alla confisca sul patrimonio delle società beneficiarie e, subordinatamente, sequestro per equivalente nei confronti del legale rappresentante in caso di incapienza). La Corte ha precisato che non è obbligatoria una preventiva ricerca generalizzata del profitto nella sfera patrimoniale dell'ente prima di disporre il sequestro per equivalente e che la verifica dell'infruttuosità del sequestro diretto può essere demandata all'esecuzione dal Pubblico Ministero. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'art. 309, comma 9, c.p.p., trattandosi di verifica esecutiva delegabile al PM. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; il provvedimento di sequestro è reso esecutivo e dovranno essere effettuate le comunicazioni di rito.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    la trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata come regola procedurale per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (modalità semplificate/straordinarie previste dal decreto).

  • art. 309, comma 9, codice di procedura penale

    art. 309 comma nono cod proc pen

    Norma che sanziona la mancanza ab origine di autonoma valutazione degli elementi cautelari; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile alla questione dedotta perché la verifica dell'incapienza del patrimonio dell'ente è elemento esecutivo delegabile al PM e non rientra nell'ambito di applicazione dell'ultimo alinea dell'art. 309, comma 9.

  • art. 324, codice di procedura penale

    richiamato nel testo in relazione all'art. 309

    Richiamato dalla Corte in rapporto alla disciplina sulle misure cautelari e al corretto ambito di applicazione dell'art. 309, comma 9; indica limiti procedurali diversi rispetto alla verifica esecutiva della capienza.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 Regolamento di esecuzione cod. proc. pen.

    art. 28 Reg. esec. cod proc pen.

    Norma richiamata per le comunicazioni conseguenti all'esecutività del provvedimento.

  • art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    citato in massime giurisprudenziali richiamate nella sentenza

    Norma sulle confische fiscali e per equivalente: la giurisprudenza citata ha già escluso vizi di costituzionalità circa l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante quando il profitto non è rintracciabile nell'ente.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente (sequestro preventivo funzionale alla confisca) è residuale rispetto alla confisca diretta: si applica quando il profitto non è rinvenibile nella sfera patrimoniale dell'ente beneficiario.
  • Non è necessaria una ricerca preventiva, totale e generalizzata dei beni costituenti il profitto prima di disporre il sequestro per equivalente; la verifica dell'infruttuosità del sequestro diretto può essere demandata all'esecuzione e al PM.
  • È legittima una "struttura mista" del sequestro: vincolo diretto sul patrimonio dell'ente e, subordinatamente, sequestro per equivalente sul legale rappresentante se l'ente risulta incapiente.
  • La deduzione di carenze motivazionali relative a profili esecutivi (es.: verifica di incapienza delle società) può essere considerata non rilevante in sede di legittimità quando la questione riguarda elementi delegabili alla fase di esecuzione.
  • L'art. 309, comma 9, c.p.p. tutela dall'omessa valutazione di elementi cautelari ab origine, ma non impedisce che verifiche successive, strettamente esecutive, siano effettuate dal PM; le censure in Cassazione devono dunque distinguere fra vizi di motivazione originari e valutazioni esecutive demandabili.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe chiedere e documentare preventivamente l'effettiva capienza patrimoniale dell'ente beneficiario e proporre misure alternative o specifiche istanze di accertamento nell'originario grado cautelare per contrastare l'adozione di una confisca per equivalente.

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