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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Milano, Sezione 2

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 111/2024, depositata e resa pubblica il 24.08.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 198/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 28.03.2025.

Giustizia amministrativa202501166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio che condannava il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 a titolo di carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle complessivamente euro 1.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 9 ottobre 2024 ed era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento, fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre le spese a carico dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione, poiché l'ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito e l'importo deve essere determinato sulla base del giudicato, della legge e degli eventuali pagamenti parziali. Ha invece escluso la somma richiesta per ogni violazione o ritardo, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione può essere esclusa quando, nella misura richiesta, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi dovuti deve essere verificata secondo il titolo giudiziale e i parametri legali quanto a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono di per sé vincolanti.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere distratte in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Il giudice amministrativo disciplina le spese del giudizio e applica, per quanto non previsto, le disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il dispositivo richiama la disciplina del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, senza modificare la portata del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola l'amministrazione quando occorra verificare il capitale residuo, gli interessi, la loro decorrenza o gli eventuali pagamenti parziali; la quantificazione deve essere effettuata sulla base del titolo giudiziale e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, l'inadempimento dell'amministrazione al pagamento di una somma stabilita da una sentenza può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata nella misura richiesta quando risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto all'inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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