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Sentenza

Sentenza n. 4369/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco n. 158/2024, depositata e resa pubblica il 25.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 233/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.09.2025.

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 158/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per due anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 158/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 9 settembre 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto a usufruire dell’erogazione annuale di € 500 prevista per la Carta docente per due anni scolastici, per complessivi € 1.000. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto che fosse ordinato al Ministero il rilascio della carta e il pagamento integrale delle somme dovute, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte il ricorso: ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che ricorrevano i presupposti per l’ottemperanza e che era decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. Poiché il Ministero non ha provato l’integrale pagamento né il corretto adempimento degli obblighi riconosciuti anche per il futuro, gli ha ordinato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di rilasciare la Carta docente e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata respinta la richiesta di penalità di mora: considerate le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

    È ammessa l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.

    L’azione esecutiva è stata proposta nel rispetto del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Invero, posto che la disposizione in questione esclude l’applicazione delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra queste possono rilevare le difficoltà di adempimento e l’esiguità del debito, se la misura sarebbe eccessivamente afflittiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, per il periodo di spettanza (due anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto, già riconosciuto dal giudicato, all’erogazione annuale di € 500 tramite Carta docente per il periodo di spettanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a eseguire una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando ricorrano i presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e sia rispettato il termine dilatorio applicabile.
  • In assenza della prova dell’integrale adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione degli obblighi risultanti dal giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora nell’ottemperanza può essere negata, con valutazione concreta, quando sussistano ragioni ostative o la sua applicazione sia manifestamente iniqua; possono rilevare le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, se la penalità risulta eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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