Sentenza del 01/08/2019 n. 20737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Roma relativa a una cartella di pagamento di 104 euro per tassa automobilistica dell'anno 2004. In particolare, ha contestato la condanna alle spese disposta in favore di Equitalia, sostenendo che la concessionaria, rimasta contumace e non avendo svolto attività processuale né sostenuto spese, non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso. Nel corso del giudizio è inoltre intervenuta la disciplina dello stralcio automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2010.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la cartella rientrava nello stralcio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018. Ha inoltre accolto il motivo relativo alle spese, cassando la sentenza nella parte in cui aveva condannato il contribuente al pagamento delle spese in favore di Equitalia, parte non costituita nei gradi di merito e nel giudizio di legittimità. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati.
La norma comporta l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro, relativi a carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato. La cartella in esame, di 104 euro e notificata nel 2010, è stata ritenuta compresa nello stralcio.
Art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e, in linea generale, che abbia partecipato al processo. Non è legittima la liquidazione di spese in favore di una parte rimasta non costituita e che non abbia svolto attività processuale.
Art. 336, comma 2, c.p.c.
La riforma o cassazione della sentenza produce l'effetto di sostituire o caducare la decisione impugnata e i suoi effetti, rilevando anche ai fini della nuova regolazione delle spese.
Art. 384 c.p.c.
Quando decide la causa, la Corte di cassazione può provvedere direttamente sulle conseguenze della decisione, compresa la regolazione delle spese dell'intero processo in caso di cessazione della materia del contendere.
Art. 385 c.p.c.
La Corte di cassazione regola le spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, può provvedere anche alle spese dei precedenti gradi.
Massime di principio
- Quando una norma successiva annulla automaticamente il debito oggetto della controversia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla decisione sul merito.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di decidere sulle spese: queste possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata probabilmente soccombente.
- Non è normalmente legittimo liquidare spese processuali in favore di una parte rimasta contumace e non costituita, se essa non ha svolto attività difensiva né dimostrato di avere sostenuto spese rimborsabili.
- Se il resistente non si costituisce in alcun grado di giudizio, il ricorrente può contestare la condanna alle spese eventualmente disposta in suo favore.
- In presenza di una cessazione della materia del contendere e di mancata costituzione della parte resistente, è possibile che le spese dell'intero giudizio siano compensate, anziché poste a carico di una sola parte.
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