Cassazione Civile, Ordinanza n. 35180/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla correzione materiale, disponendo che nell'intestazione della sentenza n. 9085/2023 la dicitura 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli' fosse sostituita con 'Agenzia delle Entrate'. Ha inoltre ordinato alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della sentenza. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Corte è stata investita di un ricorso per correzione di errore materiale relativo alla sentenza n. 9085/2023. Nell'epigrafe di quella decisione era stata indicata, per errore, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come ricorrente, mentre dagli atti del procedimento risultava che il ricorrente era invece l'Agenzia delle Entrate. L'istanza mirava quindi a rettificare l'intestazione della sentenza ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. Non emerge dal testo alcuna contestazione di merito sul rapporto tributario originario, ma solo la correzione dell'errore materiale. La Corte rileva inoltre che nel procedimento di correzione non possono essere liquidate spese processuali, perché non è identificabile una parte vittoriosa e una soccombente.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali quando l'errore risulta dagli atti e non richiede un riesame del merito
art. 288 c.p.c.
regola il procedimento di correzione degli errori materiali e l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nell'intestazione di una sentenza può essere corretto quando la difformità tra il testo e gli atti del procedimento emerge in modo chiaro e univoco.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere utilizzato per incidere sul merito della decisione, ma soltanto per rettificare inesattezze meramente formali o identificative.
- Nel giudizio di correzione di errore materiale non va pronunciata condanna alle spese, poiché non è configurabile una vera soccombenza tra le parti.
Come è indicizzato
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