Sentenza n. 10451/2026 - Roma, Sezione 3B
per 1) ordinare all'amministrazione intimata di dare esecuzione alle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine: Sentenza n. 4321/2025, pubbl. il 08/04/2025 RG n. 19349/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio TIZZANO (all. 1); Sentenza n. 4983/2025 pubbl. il 28/04/2025 RG n. 47693/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI (all. 14); Sentenza n. 4989/2025 pubbl. il 28/04/2025 RG n. 44359/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Laura BAJARDI(all. 15); Sentenza n. 325/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 897/2024, presso Tribunale di Rieti, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Alessio MARINELLI (all. 16); Sentenza n. Sentenza n. 2335/2025 pubbl. il 01/07/2025 RG n. 3609/2024, presso Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro (all. 17); Sent. n. 7697/2025 pubbl. il 01/07/2025, RG n. 14507/2025, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Ermanno CAMBRIA (all. 18). entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine; in particolare condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministero p.t. al pagamento delle spese di lite, liquidate in Sentenza, in favore dell'Avv. Gennaro DEL GAUDIO, nella qualità di procuratore antistatario, per l'importo complessivo di euro 6.935,39, oltre accessori, come quantificato nei preavvisi di fattura (all. 8); 2) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, per questo giudizio di ottemperanza, in favore dell'avvocato antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione di sei sentenze del Tribunale di Roma, del Tribunale di Rieti e della Corte d'Appello di Roma, Sezioni Lavoro, nelle quali gli era stato riconosciuto, quale procuratore antistatario, il diritto al pagamento delle spese di lite. Ha dedotto il passaggio in giudicato dei titoli e l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'adempimento, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né indicare ragioni o circostanze sopravvenute ostative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando l'obbligo del Ministero di dare esatta esecuzione alle sentenze passate in giudicato indicate nel ricorso. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva provato l'adempimento del comando giurisdizionale e non aveva dedotto circostanze ostative, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore e l'art. 64 c.p.a. Ha ordinato l'esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire le sentenze entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il ricorso è stato accolto parzialmente perché il termine richiesto dal ricorrente era di 30 giorni, mentre il TAR ne ha concesso 60, e perché le spese dei giudizi presupposti non sono state liquidate nel diverso importo complessivo richiesto, essendo oggetto dell'ordine di esecuzione nei limiti risultanti dai titoli. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Il giudice richiama la disposizione in tema di onere della prova, ritenendo che l'Amministrazione dovesse dimostrare l'adempimento del comando giurisdizionale o allegare circostanze sopravvenute ostative.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato, quando il creditore abbia allegato il titolo e l'inadempimento, spetta all'Amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento oppure indicare e provare circostanze sopravvenute che impediscano l'esecuzione.
- L'accertata inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un comando giurisdizionale passato in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esatta esecuzione entro un termine determinato e a nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di eseguire il giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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