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Sentenza

Sentenza n. 1522/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 582/2024 Tribunale di Bologna, pubblicata il 14.5.2024.

Giustizia amministrativa202600343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza n. 582/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 582/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 14 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'8 gennaio 2025. La decisione era stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Deduceva la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del giudicato. Il Ministero, intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto e incluse le spese legali liquidate in questo giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l'esecuzione sostitutiva dovrà essere svolta entro i successivi 60 giorni dal commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è condannato a pagare € 800 per le spese di causa, oltre spese generali e oneri accessori, nonché a restituire un importo pari al contributo unificato versato; le spese sono distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertato l'inadempimento dell'Amministrazione a un giudicato, il giudice ordina l'esecuzione delle statuizioni non ancora adempiute e può predisporre l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle relative statuizioni, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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