Sentenza del 12/07/2022 n. 21954 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro riqualificando la fattispecie come cessione di azienda. Il ricorso per cassazione è stato depositato su otto motivi.
La decisione
Nel corso del giudizio la società originaria ricorrente è stata incorporata e la incorporante (P. S.r.l.) ha documentato l'ammissione alla procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n.193/2016, art.6, con integrale versamento delle somme dovute e ha dichiarato la rinuncia al ricorso. La Corte ha rilevato che l'adesione alla definizione agevolata e la conseguente rinuncia determinano la cessazione della materia del contendere e ha dichiarato estinto il giudizio. In dispositivo la Corte ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 46: la definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo, se accompagnata dall'adempimento delle condizioni, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Art. 68: richiamato in relazione al procedimento di impugnazione delle cartelle di pagamento.
D.L. 24 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 22 dicembre 2016, n. 225
L'adesione alla definizione agevolata (cd. 'rottamazione') comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi interessati; la dichiarazione di adesione e l'adempimento del piano definitorio concretano la rinuncia al ricorso e giustificano l'estinzione del processo.
D.L. 23 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norme processuali emergenziali che consentono, tra l'altro, il trattamento dei ricorsi in camera di consiglio senza discussione orale; citato come disciplina applicata alla trattazione dell'udienza.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Norma sopravvenuta confermativa delle procedure di trattazione a distanza/camera di consiglio; rilevante per la modalità di trattazione dell'udienza senza intervento in presenza delle parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sul contributo unificato di carattere eccezionale non si estende automaticamente ai casi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata; il versamento aggiuntivo del contributo non è dovuto se l'estinzione deriva da rinuncia collegata alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione a procedure di definizione agevolata che prevedono la rinuncia ai giudizi pendenti comporta automaticamente l'estinzione delle cause relative ai carichi definito-derivati; la rinuncia manifestata e l'effettivo pagamento rendono il giudizio inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La mera ammissione e il pagamento secondo il piano di definizione agevolata possono essere considerati come una rinuncia al gravame presente in Cassazione e giustificano la dichiarazione di estinzione anche in sede di legittimità.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, la regola sulla condanna alle spese prevista per la rinuncia (art. 391 c.p.c.) non si applica rigidamente; il giudice può disporre la compensazione delle spese, tenendo conto della finalità agevolativa della normativa fiscale.
- Il contributo unificato nelle ipotesi di estinzione non va interpretato estensivamente: la norma che prevede il versamento aggiuntivo trova applicazione nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non nelle estinzioni derivanti da definizione agevolata.
- La fusione o incorporazione della parte processuale non impedisce la dichiarazione di estinzione se la nuova società, successivamente, aderisce alla definizione agevolata e rinuncia al ricorso; è necessario documentare l'ammissione e l'avvenuto pagamento per ottenere l'estinzione.
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