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Sentenza

Sentenza n. 12207/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Cassino n. 316/2025, pubbl. il 26/03/2025, RG n. 204/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 316/2025, che aveva disposto l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 316/2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l'importo di euro 1.000,00. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha premesso che l'ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ritenendo provato l'inadempimento sulla base delle allegazioni della ricorrente, non contestate né chiarite dall'Amministrazione, il TAR ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarvisi.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa della Carta elettronica la cui attivazione era stata disposta dal giudice ordinario e doveva essere assicurata in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando pronunciata in funzione di giudice del lavoro, nei limiti dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e non consente al giudice amministrativo di integrare il contenuto della pronuncia o di compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, in assenza di chiarimenti o contestazioni specifiche dell'Amministrazione debitrice, può fondare l'accertamento del comportamento omissivo e la conseguente condanna all'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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