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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01890/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata restava ferma nella parte in cui aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di lieve entità, rispetto al quale la Corte d'appello aveva già dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva un solo motivo: la nullità del giudizio di appello, sostenendo che in quella fase egli sarebbe stato rappresentato da un difensore precedentemente revocato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico, soprattutto quanto all'interesse ad impugnare, e non chiariva adeguatamente né le ragioni giuridiche né i dati fattuali a sostegno della doglianza, anche alla luce di un'ulteriore nomina in atti di altro difensore successiva a quella richiamata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità previsto da tale disposizione.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità della doglianza e per mancata adeguata esplicitazione dell'interesse ad impugnare.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve indicare in modo chiaro sia le ragioni giuridiche sia i dati di fatto posti a fondamento della censura; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando si deduce una nullità del giudizio per irregolarità nella rappresentanza tecnica, occorre allegare e dimostrare con precisione l'incidenza concreta della doglianza sull'interesse ad impugnare, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica.
  • La presenza in atti di una successiva nomina difensiva può escludere o comunque indebolire la dedotta nullità fondata sulla pretesa revoca del precedente difensore, se il ricorso non chiarisce in modo puntuale la sequenza degli incarichi e la loro rilevanza processuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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