Sentenza n. 2354/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio Comunale di Adrano relative all'approvazione e alla dichiarazione di efficacia della variante urbanistica semplificata per la sistemazione di Via Casale dei Greci, nonché al presupposto silenzio-assenso regionale e agli atti connessi alla dichiarazione di pubblica utilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato una variante urbanistica semplificata, adottata ai sensi degli artt. 9 e 19 del d.P.R. n. 327/2001, funzionale alla sistemazione di una strada e all'acquisizione coattiva di oltre 4.000 metri quadrati dell'area privata adibita a parcheggio dell'immobile commerciale. Ha dedotto, anzitutto, il mancato perfezionamento del silenzio-assenso regionale, sostenendo che non fosse provata la trasmissione alla Regione della deliberazione consiliare n. 41/2025 e della documentazione completa, con conseguente illegittimità delle deliberazioni comunali che avevano dichiarato efficace la variante e della connessa dichiarazione di pubblica utilità. Ha inoltre dedotto la partecipazione e il voto di un consigliere in situazione di conflitto di interessi, quale fratello del proprietario di un'unità abitativa asseritamente avvantaggiata dalla trasformazione dei parcheggi privati in parcheggi pubblici. Sono state contestate la violazione delle norme contabili e di programmazione della spesa, l'inattendibilità della stima delle somme destinate agli espropri, la mancata considerazione del deprezzamento delle porzioni residue in caso di esproprio parziale e l'omessa previsione dei costi per la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi e dei dislivelli. La ricorrente ha lamentato anche la perdita di funzionalità e di valore del compendio commerciale, la possibile risoluzione della locazione, l'inadeguatezza del tracciato stradale, la riduzione dei parcheggi, la collocazione della pista ciclopedonale, le interferenze con accessi, quote e mezzi di soccorso, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'insufficiente partecipazione procedimentale e il richiamo a possibili varianti in corso d'opera. Infine, ha contestato il riutilizzo dei pareri ambientali già acquisiti dopo l'annullamento della precedente approvazione della variante e la mancata verifica di assoggettabilità a VAS, richiamando gli artt. 6, comma 12, e 12 del d.lgs. n. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti in parte inammissibili e in parte infondati, compensando le spese. Ha ritenuto provata la trasmissione all'Assessorato regionale, in data 11 agosto 2025, della deliberazione n. 41/2025 con i relativi allegati, compreso l'atto integrativo di validazione. Pur non essendo perfettamente leggibile la data di ricezione, il Collegio ha ritenuto ragionevole presumere che essa fosse avvenuta entro l'agosto 2025; il termine di novanta giorni previsto dall'art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001 era quindi decorso entro la fine di novembre, senza dissenso regionale, e il successivo intervento consiliare aveva legittimamente dichiarato efficace la variante. Le censure sul mancato perfezionamento del silenzio-assenso e sull'illegittimità derivata della dichiarazione di pubblica utilità sono state pertanto respinte. La censura sul conflitto di interessi è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata: non erano stati individuati con precisione il bene del terzo, il vantaggio concreto e il nesso immediato e diretto richiesto dall'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; il vantaggio prospettato era meramente indiretto e ipotetico. Le contestazioni sulla quantificazione dell'indennità di esproprio sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti a un diverso ambito di tutela; le doglianze sulla copertura finanziaria e sui costi progettuali sono state respinte perché basate su valutazioni alternative della ricorrente, non idonee a dimostrare errori macroscopici, manifesta irragionevolezza o radicale inattendibilità del quadro economico. Il TAR ha escluso che la perdita di funzionalità del compendio, il deprezzamento del bene residuo e la locazione commerciale integrassero vizi invalidanti, non risultando una completa omissione di tali interessi né una scelta manifestamente sproporzionata. Le censure sul tracciato, sui parcheggi, sulla pista ciclopedonale, sugli accessi, sul traffico e sui mezzi di soccorso sono state respinte perché miravano a sostituire le valutazioni tecniche e urbanistiche dell'amministrazione con una soluzione progettuale alternativa, senza dimostrare vizi macroscopici o una radicale carenza istruttoria. È stata esclusa anche la violazione partecipativa, poiché la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio e presentato osservazioni; in materia urbanistica non è necessaria una confutazione analitica di ogni rilievo privato. La possibilità di apportare varianti in corso d'opera è stata ritenuta fisiologica e non dimostrativa dell'inidoneità del progetto. Quanto ai profili ambientali, il TAR ha rilevato la genericità della censura, non essendo state dimostrate modifiche sostanziali tali da imporre una nuova verifica; ha inoltre ritenuto legittimo il riutilizzo dei precedenti pareri in assenza di modifiche sostanziali e ha interpretato l'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 nel senso dell'esclusione della VAS, inclusa la verifica di assoggettabilità, per modifiche degli strumenti di pianificazione conseguenti alla localizzazione di una singola opera stradale avente effetto di variante.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 327/2001
Costituisce la base normativa della variante semplificata necessaria per conformare lo strumento urbanistico all'opera pubblica.
art. 19 d.P.R. 327/2001
Il silenzio-assenso regionale si forma quando la Regione o l'ente delegato non manifesta dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione consiliare e della documentazione completa; la successiva seduta consiliare dispone l'efficacia della determinazione.
art. 19, comma 4, d.P.R. 327/2001
Ove la Regione o l'ente delegato non manifesti il proprio dissenso entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione consiliare e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio Comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.
La norma non richiede un espresso provvedimento regionale di approvazione, ma la ricezione della documentazione necessaria, il decorso infruttuoso del termine e la successiva presa d'atto consiliare dell'efficacia.
art. 78, comma 2, d.lgs. 267/2000
Una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
L'obbligo di astensione per gli atti urbanistici generali o di pianificazione sussiste solo in presenza di una correlazione concreta, immediata e specifica con l'interesse personale o familiare; non bastano utilità riflesse, mediate o ipotetiche.
art. 191 d.lgs. 267/2000
Disciplina le condizioni per l'assunzione degli impegni di spesa degli enti locali; il sindacato del giudice amministrativo sui relativi atti resta limitato ai casi di macroscopica incongruenza, manifesta irragionevolezza o evidente difetto istruttorio.
art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000
Richiamato tra le norme contabili dedotte dalla ricorrente; la decisione non ravvisa una violazione invalidante della sequenza deliberativa.
art. 193 d.lgs. 267/2000
Richiamato tra le norme contabili dedotte dalla ricorrente; la decisione non ravvisa una violazione invalidante della sequenza deliberativa.
d.lgs. 118/2011
Richiamato con riferimento ai principi di programmazione di bilancio; la divergenza dalla stima della ricorrente non dimostra, da sola, l'illegittimità degli atti.
art. 33 d.P.R. 327/2001
Rileva nella determinazione dell'indennità per l'esproprio parziale e per il deprezzamento della parte residua, ma non determina di per sé l'illegittimità della variante o della dichiarazione di pubblica utilità.
art. 6, comma 12, d.lgs. 152/2006
È stato interpretato nel senso che, per modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli conseguenti alla localizzazione di singole opere aventi per legge effetto di variante, non è necessaria la procedura VAS, inclusa la verifica di assoggettabilità, ferma la disciplina VIA.
art. 12 d.lgs. 152/2006
Disciplina la verifica di assoggettabilità a VAS; nel caso concreto il TAR ha escluso la necessità di rinnovarla, non essendo state dimostrate modifiche sostanziali dell'intervento o del quadro di riferimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di variante semplificata previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 327/2001, il silenzio-assenso regionale richiede la ricezione della deliberazione consiliare e della documentazione necessaria, il decorso di novanta giorni senza dissenso e una successiva deliberazione consiliare che disponga l'efficacia della determinazione; non è necessario un espresso provvedimento regionale di approvazione.
- Per gli atti urbanistici o di pianificazione, l'obbligo di astensione dell'amministratore locale sussiste soltanto quando sia provata una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e uno specifico interesse dell'amministratore o di un parente o affine entro il quarto grado; un vantaggio meramente riflesso, mediato o ipotetico non è sufficiente.
- La mera divergenza tra la stima economica dell'amministrazione e quella prospettata dal privato non dimostra l'illegittimità del quadro economico o dei pareri contabili; occorre provare un errore manifesto, una palese inattendibilità, una manifesta irragionevolezza o un evidente difetto istruttorio.
- Le scelte urbanistiche e progettuali sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, travisamento dei fatti o radicale carenza istruttoria; il giudice non può sostituire alla soluzione amministrativa una diversa opzione progettuale preferita dal privato.
- La partecipazione procedimentale in materia urbanistica è assicurata dalla comunicazione di avvio e dalla possibilità di presentare osservazioni; non impone necessariamente un contraddittorio individuale rafforzato né una confutazione analitica di ogni rilievo, purché l'amministrazione dimostri di avere ponderato gli interessi coinvolti.
- La rinnovazione della valutazione ambientale o della verifica di assoggettabilità è necessaria quando intervengano modifiche sostanziali idonee a incidere significativamente sul precedente quadro valutativo; in assenza di tali modifiche, è legittimo riutilizzare i pareri già acquisiti e, per la localizzazione di singole opere aventi effetto di variante, l'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 può escludere l'intera procedura VAS, inclusa la verifica di assoggettabilità.
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