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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21336/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'atto trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva definito uno scioglimento giudiziale di comunione ereditaria con condanna di un coerede al pagamento di un'eccedenza ereditaria emersa per collazione. La contribuente aveva impugnato l'avviso davanti alla CTP, ottenendone l'accoglimento; l'Ufficio aveva poi proposto appello, accolto dalla CTR, che aveva ritenuto corretta la tassazione ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.P.R. n. 131 del 1986. In cassazione l'erede ricorrente deduceva, con il primo motivo articolato in due censure, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo di gravame relativo alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, mancante dell'indicazione della percentuale d'imposta applicata e della base imponibile; lamentava inoltre la violazione di norme sul procedimento tributario e sul testo unico dell'imposta di registro per la pretesa errata applicazione della disciplina degli atti inter vivos invece di quella degli atti mortis causa. Con il secondo motivo censurava l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione del divieto di ne bis in idem, assumendo che l'Ufficio avesse tassato nuovamente beni già colpiti da imposta successoria. Con il terzo motivo denunciava l'erronea applicazione dell'art. 8 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la base imponibile dovesse essere limitata ai soli conguagli e non all'intero compendio ereditario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla prima sotto-censura del primo motivo, ravvisando l'effettiva omessa pronuncia della CTR sulla doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione. Ha invece ritenuto manifestamente infondata la seconda sotto-censura del primo motivo, poiché la CTR aveva espressamente affrontato il tema della modalità di liquidazione dell'imposta. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio della decisione censurabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze sono state ricondotte, quanto alla prima censura, al vizio di omessa pronuncia e, quanto alle altre, a omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Ai fini dell'ammissibilità della censura è richiesta la specifica localizzazione degli atti processuali richiamati.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    Invocato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione dell'atto amministrativo.

  • artt. 34 e 37 del d.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamati dalla CTR quale base della tassazione applicata alla sentenza di divisione ereditaria.

  • art. 8 della Tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986

    Invocato dal ricorrente per sostenere che la tassazione dovesse riguardare soltanto i conguagli e non l'intero compendio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non esamini affatto, neppure implicitamente, uno specifico motivo di gravame ritualmente devoluto.
  • La denuncia di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza di appello affronta espressamente il tema dedotto, anche quando lo risolva in modo sfavorevole alla parte appellante.
  • Ai fini della specificità del ricorso per cassazione, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito deve essere corredato da puntuale indicazione e localizzazione processuale.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per un vizio assorbente relativo alla motivazione o alla pronuncia su una censura, i motivi ulteriori che investono il medesimo nucleo della controversia restano assorbiti.
  • In materia di imposta di registro su sentenze di divisione ereditaria, la corretta individuazione della base imponibile e della tipologia di atto tassabile costituisce questione da esaminare espressamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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