Cassazione Civile, Ordinanza n. 03826/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso o una pretesa IMU relativa a immobili posseduti da un ente di edilizia residenziale pubblica. La commissione tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'ente contribuente. In cassazione l'ente ha proposto nove motivi, ma la Corte esamina in particolare: il primo, con cui si denunciava un vizio della motivazione della sentenza per asserita confusione dei riferimenti alla controversia; il terzo e il quarto, con cui si lamentava l'omesso esame del motivo di appello relativo all'accertamento della natura di alloggi sociali degli immobili tassati e la necessità di verificare in concreto tale requisito per ogni singolo immobile; il quinto, con cui si deduceva violazione degli artt. 112 e 360 c.p.c. in relazione alla pretesa necessità della dichiarazione IMU per ottenere l'esenzione. Gli altri motivi restano assorbiti. La ricorrente sosteneva che tutti gli immobili di sua proprietà dovessero essere esenti da IMU per il solo fatto di appartenere all'ente, mentre il Comune resisteva intimato.
La decisione
La Corte afferma che non tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica possono beneficiare dell'esenzione IMU, ma solo quelli che presentano in concreto i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008. Precisa inoltre che l'accertamento di tali requisiti deve essere compiuto con riferimento a ciascun immobile e che il regime degli alloggi sociali è distinto da quello degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, per i quali opera la diversa disciplina della detrazione. Ritiene fondati il terzo, il quarto e il quinto motivo, in quanto la sentenza di merito non ha compiuto alcuna verifica concreta sulla natura di alloggi sociali degli immobili e ha omesso di considerare la disciplina della dichiarazione IMU. Ritiene invece infondato il primo motivo, escludendo un vizio radicale di motivazione. Cassa quindi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
L'esenzione IMU si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008, non a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.
L. n. 214 del 2011
Norma di conversione richiamata come base del regime IMU sugli alloggi sociali.
art. 1, comma 707, L. n. 147 del 2013
Ha modificato la disciplina, mantenendo la distinzione tra alloggi sociali ed alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
d.m. 22 aprile 2008
Definisce i parametri per qualificare un immobile come alloggio sociale.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
Prevede la detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, regime diverso dall'esenzione per gli alloggi sociali.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
Prevede l'obbligo di dichiarazione solo per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, non per gli alloggi sociali esenti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia o omesso esame del motivo di appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente; la Corte la ritiene integrata solo con riferimento ai motivi accolti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Rileva nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione meramente apparente o mancante.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Consacra il minimo costituzionale della motivazione delle sentenze.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in modo generalizzato per la sola appartenenza del bene all'ente, ma richiede la verifica in concreto dei requisiti dell'alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
- Ai fini dell'agevolazione tributaria, il giudice di merito deve accertare la sussistenza dei presupposti applicativi con riferimento a ciascun immobile, senza limitarsi a formule astratte o a una qualificazione indifferenziata del patrimonio dell'ente.
- L'esenzione per gli alloggi sociali è distinta dalla detrazione prevista per gli alloggi assegnati agli enti di edilizia residenziale pubblica: i due regimi non sono equivalenti e non possono essere confusi.
- L'onere di provare i presupposti di una esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
- La dichiarazione IMU non è un presupposto generale dell'esenzione per gli alloggi sociali; l'eventuale obbligo dichiarativo riguarda diversa categoria di immobili agevolati.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato alla mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non essendo più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
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