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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 30.08.2024 con cui il -OMISSIS- ingiungeva la demolizione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di una piscina fuori terra con struttura portante perimetrale in acciaio, imbullonata a piastra di cemento sottostante, con tamponamenti laterali di finitura in materiale plastico a doghe (dimensioni della vasca al lordo della struttura mt 9,15x5,10, altezza 1,20, pedana esterna alta 60 cm, dimensioni in pianta mt 9,15x 2,90) e di un vano tecnico in muratura adiacente alla piscina di dimensioni mt 2,45x2,90 e di altezza mt 1,20. - di tutti gli atti collegati, presupposti e conseguenti, ed in particolare della ordinanza n. -OMISSIS- del 23.07.2024, con cui il -OMISSIS- ordinava la sospensione dei lavori sopra descritti.

Giustizia amministrativa202400798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una piscina fuori terra con struttura in acciaio, pedana esterna e vano tecnico, nonché precedente ordinanza di sospensione dei lavori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, l’incompetenza del Comune: secondo la ricorrente, essendo l’area gravata da vincolo culturale, i poteri di vigilanza e sanzionatori sarebbero spettati esclusivamente alla Soprintendenza ai sensi degli artt. 18, 19, 21 e 160 d.lgs. 42/2004, nonché, per il profilo edilizio, dell’art. 27 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre sostenuto che l’opera, amovibile e di modesto impatto, non avrebbe arrecato alcun danno al bene culturale, distante circa un chilometro, e che quindi non avrebbe potuto essere demolita. Infine, ha dedotto la natura pertinenziale della piscina, sostenendo che essa fosse riconducibile all’edilizia libera o, al più, soggetta a CILA, anche alla luce delle NTA comunali e del regolamento edilizio, che ammettono piscine nelle aree di pertinenza degli edifici. La ricorrente ha richiamato anche la presenza di una piscina nell’immobile confinante e la trasformazione urbanistica dell’area, originariamente ricompresa in un parco ma successivamente lottizzata. In corso di causa ha chiesto il rinvio dell’udienza in attesa di un eventuale procedimento di ridefinizione o riduzione del vincolo culturale e del parere della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato integralmente le spese. Ha preliminarmente rigettato l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in casi eccezionali e che non era stata comprovata l’effettiva esistenza di un procedimento diretto alla riduzione del vincolo culturale. La mera richiesta comunale alla Soprintendenza di un parere sulla compatibilità dell’opera non costituiva una situazione eccezionale tale da giustificare il differimento della decisione. Quanto alle censure di incompetenza, il Collegio ha affermato che il Comune conserva il generale potere di vigilanza sull’attività edilizia nel proprio territorio e può adottare l’ordine di demolizione anche per abusi realizzati in zona vincolata; la competenza della Soprintendenza non esclude quella comunale, configurandosi una competenza concorrente. Sono quindi infondati i motivi fondati sugli artt. 18, 19, 21 e 160 d.lgs. 42/2004 e sull’art. 27 d.P.R. 380/2001. Nel merito, il TAR ha interpretato le NTA nel senso che esse disciplinano l’ammissibilità urbanistica delle piscine, ma non derogano alla disciplina dei titoli edilizi prevista dal regolamento edilizio. L’art. 85 del regolamento edilizio richiede espressamente un titolo abilitativo per la realizzazione delle piscine e non consente di considerarle automaticamente opere di edilizia libera. Il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello civilistico e riguarda opere di modesta entità, prive di autonoma consistenza funzionale e di autonomo valore di mercato. Una piscina fuori terra delle dimensioni indicate, con struttura in acciaio, pedana esterna e vano tecnico in muratura, non è opera di modesta entità e incide in modo non trascurabile sul territorio; non è quindi sufficiente una CILA e l’opera deve essere qualificata come abusiva in assenza di titolo. L’esatta individuazione del titolo necessario spetta anzitutto al Comune, ma è stata esclusa la sufficienza della CILA. L’abusività edilizia è stata ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, rendendo irrilevante, ai fini della legittimità dell’atto demolitorio, l’asserita assenza di un danno al bene culturale. Le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica e sull’attuale estensione del vincolo restano rimesse alla Soprintendenza nell’ambito dell’eventuale procedimento di sanatoria e non possono essere anticipate dal giudice, anche in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza.

    Il rinvio dell’udienza costituisce un’ipotesi eccezionale, valutata dal giudice nel bilanciamento tra diritto di difesa, organizzazione del processo e ragionevole durata.

  • art. 34, comma 2 c.p.a.

    in tutte le situazioni di incompetenza […] il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure

    Il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti dell’organo competente che non abbia ancora esercitato il potere; nel caso concreto, tuttavia, non è stata ravvisata incompetenza del Comune.

  • art. 18 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la competenza esclusiva della Soprintendenza nella vigilanza sui beni culturali, tesi respinta dal TAR.

  • art. 19 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la competenza esclusiva della Soprintendenza nella vigilanza sull’area vincolata, tesi respinta dal TAR.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’incompetenza comunale in materia sanzionatoria; il TAR ha ritenuto comunque sussistente il potere comunale di repressione dell’abuso edilizio.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata invocata per attribuire alla Soprintendenza la competenza esclusiva alla demolizione; il TAR ha escluso che ciò impedisca al Comune di adottare l’ordine demolitorio edilizio.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al Comune un generale potere di vigilanza e controllo sull’attività urbanistica ed edilizia e consente l’adozione di provvedimenti repressivi anche per abusi realizzati in zona vincolata.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’assenza del titolo edilizio per un’opera qualificabile come nuova costruzione giustifica l’ingiunzione di demolizione, indipendentemente dall’accertamento di un danno al bene culturale.

  • art. 19 l. 241/1990

    È richiamato nel contesto della precedente SCIA e della contestazione comunale circa la carenza dei requisiti e dei presupposti per l’attività segnalata.

  • art. 24 NTA del PGT

    Consente in via generale la realizzazione di piscine nei diversi ambiti del PGT, salvo i divieti specifici, ma non disciplina in via derogatoria il titolo edilizio necessario.

  • art. 25.5, punto 7, NTA del PGT

    Consente piscine a servizio di immobili in ambiti prevalentemente residenziali entro venti metri dall’edificio, senza escludere l’obbligo di acquisire il titolo edilizio.

  • art. 85 del Regolamento edilizio comunale

    la realizzazione delle stesse avvenga mediante titolo abilitativo

    Richiede un titolo edilizio per la realizzazione delle piscine e impedisce di considerarle automaticamente opere di edilizia libera.

Massime di principio

  • Il Comune conserva il generale potere di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia esercitata nel proprio territorio e può adottare l’ordine di demolizione per opere abusive realizzate in zona gravata da vincolo culturale; la competenza della Soprintendenza non esclude quella comunale, configurandosi una competenza concorrente.
  • La disciplina urbanistica che ammette la realizzazione di piscine in determinati ambiti non deroga, di per sé, alla disciplina dei titoli edilizi: l’ammissibilità urbanistica dell’intervento e il titolo necessario per eseguirlo sono profili distinti.
  • La pertinenza urbanistica ha portata più restrittiva della pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie all’edificio principale e prive di autonoma consistenza funzionale o di autonomo valore di mercato. Una piscina di rilevanti dimensioni, anche se amovibile e posta al servizio di un’abitazione, può costituire nuova costruzione soggetta a titolo edilizio.
  • Una piscina fuori terra di dimensioni non modeste, dotata di struttura portante, pedana esterna e vano tecnico, non rientra automaticamente nell’edilizia libera né è assoggettabile a una semplice CILA; l’amministrazione deve individuare il titolo edilizio necessario sulla base delle caratteristiche complessive, delle dimensioni e della funzione dell’opera.
  • L’ordine di demolizione per assenza del titolo edilizio può essere fondato sulla sola abusività dell’intervento ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, senza che sia necessario dimostrare anche uno specifico danno al bene culturale o paesaggistico; le valutazioni sulla compatibilità con il vincolo restano rimesse all’autorità competente nell’eventuale procedimento di sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincolo culturaleDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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