Cassazione Civile, Ordinanza n. 23300/2021 del 23/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia giunta in Cassazione riguardava un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. Prima della decisione sul merito, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. La controparte ha sottoscritto l'atto per adesione, prestando anche consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di Cassazione senza statuizione sulle spese. Ha inoltre ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Pescara, con esonero del Conservatore da responsabilità. La Corte ha precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura vale solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Norma richiamata come base formale della rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391 c.p.c.
Norma richiamata per la declaratoria di estinzione del giudizio di Cassazione a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di estinzione per rinuncia, ritenendo la disposizione applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può provvedere anche alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se vi è il consenso della parte interessata.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente ad altre ipotesi, come l'estinzione per rinuncia.
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