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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n. n. 651/2024 del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15 luglio 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 651/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 17 luglio 2024. Il titolo aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso di oltre 120 giorni dalla sua notificazione all'Amministrazione, con conseguente rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto, gli è stato ordinato di pagare alla ricorrente euro 1.000,00 oltre interessi legali entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla sollecitazione della ricorrente e compenso fissato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima dell'esecuzione forzata o dell'attivazione degli strumenti di esecuzione; il termine è stato ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • d.lgs. 149/2022

    A seguito della novella, non è più necessaria la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine dilatorio decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme, è sufficiente dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996; l'Amministrazione deve provare l'avvenuto adempimento.
  • A seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, la proposizione del giudizio di ottemperanza non richiede l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione anche quando essa ne sia priva.
  • In presenza di un giudicato amministrativo o ordinario non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su sollecitazione della parte in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con compenso posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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