Cassazione Penale, Sentenza n. 33536/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (fatto contestato nel periodo 25/09/2012 - 01/10/2012). Il ricorrente deduce: 1) mancata declaratoria della prescrizione, evidenziando che la recidiva era stata esclusa in primo grado e quindi non poteva allungare i termini prescrizionali; 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze circa la sussistenza del reato (richiamando artt. 648 c.p. e 530 c.p.p.); 3) eccessiva severità nel trattamento sanzionatorio e negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, essendo il reato di ricettazione un reato istantaneo e indicando l'imputazione il periodo dal 25/09/2012 al 01/10/2012, va preso il termine più favorevole all'imputato (25/09/2012). Considerando la pena edittale massima per la ricettazione (8 anni) e applicando gli artt. 157 e 161 c.p., il tempo necessario per la prescrizione è di dieci anni; in assenza di cause di sospensione il reato si è estinto per prescrizione il 25/09/2022. Poiché la sentenza impugnata è del 11/10/2022, la prescrizione era già maturata: la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che definisce il reato di ricettazione; nel ricorso il motivo di doglianza invocava l'insussistenza del reato ai sensi di tale norma, ma la Corte di cassazione non ha affrontato il merito sostanziale perché ha deciso per estinzione per prescrizione.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla richiesta di assoluzione (vizio di motivazione), ma non è stato oggetto di valutazione decisiva nella sentenza di cassazione che si è limitata ad annullare per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Applicato insieme all'art. 161 c.p. per il calcolo del tempo prescrizionale in relazione alla pena edittale massima: la Corte ha utilizzato questa norma per determinare la durata prescrizionale (dieci anni) sulla base della pena massima di otto anni.
art. 161 cod. pen.
Applicato insieme all'art. 157 c.p. per determinare gli effetti degli atti interruttivi/sospensivi e calcolare il termine prescrizionale finale; la decisione tiene conto degli atti interruttivi disponibili e conclude per la maturazione della prescrizione il 25/09/2022.
Massime di principio
- Quando l'imputazione indica un arco temporale per la commissione di un reato istantaneo, in caso di dubbio si prende la data più favorevole all'imputato ai fini prescrizionali (data più anteriore)
- Per il calcolo della prescrizione si deve considerare la pena edittale massima applicabile al reato e applicare le norme sugli effetti interruttivi/sospensivi (in particolare artt. 157 e 161 c.p.)
- L'esclusione della recidiva in primo grado è rilevante ai fini del calcolo del termine prescrizionale: se la recidiva non opera, non si deve estendere il tempo necessario alla prescrizione
- Se la prescrizione del reato è già maturata al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
- Anche se esistono questioni di merito (es. insufficienza probatoria o errori di qualificazione), la Corte può decidere preliminarmente per la prescrizione senza entrare nel merito sostanziale
- È opportuno che la difesa segnali tempestivamente la questione prescrizionale e fornisca elementi utili per il calcolo (es. esclusione di recidive, individuazione della data di commissione) per evitare che venga superata la scadenza prescrizionale
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