Sentenza n. 8542/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della DETERMINAZIONE n° DPF/121 del 13.12.2022, DIPARTIMENTO SANITA', Ufficio Supporto, affari generali e legali della Regione Abruzzo (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 PESCARA n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 PESCARA n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”; Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 TERAMO n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; - Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 TERAMO n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle ASL relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (regione e ASL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione regionale di addebito del payback per dispositivi medici, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e le deliberazioni delle ASL aventi a oggetto la certificazione e la ricognizione del fatturato riferito agli anni 2015-2018, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando entro il termine il 25% degli importi originariamente addebitati, e ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi della stessa disposizione, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento della quota ridotta del 25% abbia estinto l’obbligazione dell’impresa per le annualità 2015-2018 e precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. Secondo il Collegio, tale sopravvenienza fa venir meno l’interesse a ottenere una pronuncia di annullamento degli atti impugnati e impedisce anche una pronuncia di mero accertamento dei rapporti tra le parti. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sopravvenuto attribuisce un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l’eliminazione dei provvedimenti senza pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»
La norma consente di definire gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25% degli importi addebitati, estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; nel giudizio esaminato, il pagamento ha determinato, secondo il TAR, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di payback a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto della definizione agevolata.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni da cui derivano gli obblighi definibili mediante il versamento ridotto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente all’impresa obbligata al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 di estinguere l’obbligazione mediante il versamento del 25% dell’importo addebitato e l’impresa effettua integralmente tale versamento entro il termine previsto, viene meno l’interesse a ottenere l’annullamento degli atti originariamente impugnati.
- Il pagamento integrale della quota ridotta prevista dal meccanismo di definizione del payback estingue l’obbligazione relativa alle annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di pagamento.
- La sopravvenuta definizione agevolata dell’obbligazione di payback determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e non necessariamente la cessazione della materia del contendere, quando il bene della vita conseguito — estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto — è diverso da quello perseguito con il ricorso originario — eliminazione degli atti senza pagamento.
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