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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06351/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato contestato, già confermata in appello, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo dedotto lamentava la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse valorizzato il comportamento dell'imputato e che i precedenti risalissero a tempo lontano. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo, logico e analitico il diniego delle attenuanti, escludendo sia la rilevanza favorevole della collocazione temporale dei precedenti sia la collaborazione dell'imputato, le cui ammissioni erano intervenute solo quando la sua responsabilità era già emersa.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma incriminatrice per il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto, ma prende atto della conferma della condanna.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente come disciplina delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta adeguatamente motivata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito, se la sentenza impugnata ha già esposto una motivazione congrua, logica e analitica sul punto.
  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la mera risalenza temporale dei precedenti penali non è di per sé elemento sufficiente a fondare un giudizio favorevole, se il giudice di merito ne spiega l'irrilevanza nel complessivo bilanciamento.
  • Non può parlarsi di atteggiamento collaborativo rilevante quando le ammissioni dell'imputato intervengano solo dopo che l'evidenza della responsabilità è già emersa dagli atti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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