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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17115/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina dalla segnalazione del ricorrente a una banca dati creditizia (CRIF) in relazione a un finanziamento concesso al fratello, del quale egli aveva prestato garanzia. Il ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto adeguata comunicazione preventiva circa l'inadempimento dell'obbligato principale e, quindi, di non aver potuto regolarizzare la posizione prima dell'iscrizione. Dopo aver sottoscritto una proposta di acquisto di un'autovettura, si è visto rifiutare il finanziamento necessario perché la concessionaria ha verificato la sua presenza nella banca dati, con conseguente perdita dell'acconto versato. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta per euro 2.000. In appello, però, la corte territoriale ha rigettato il gravame principale e accolto l'appello incidentale della banca, escludendo la prova della responsabilità dell'istituto di credito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 125 TUB, sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere sufficiente la preventiva raccomandata inviata dalla banca e nel considerare adempiuto l'obbligo di informativa preventiva prima della segnalazione alla CRIF, anche perché la comunicazione sarebbe stata comunque tardiva rispetto alla richiesta di finanziamento per l'acquisto dell'auto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non spiega in modo specifico in che cosa consisterebbe la violazione dell'art. 125 TUB né sviluppa argomentazioni intelligibili e sufficienti per dimostrare il contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata. Inoltre, la sentenza impugnata aveva accertato l'avvenuta preventiva segnalazione/informativa, e il ricorrente non ha contestato efficacemente tale accertamento né indicato un errore di diritto, limitandosi a proporre una diversa lettura del fatto e delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito; le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 125 TUB

    impone, per una segnalazione alla banca dati creditizia non lesiva dei diritti del consumatore, una preventiva informativa al soggetto interessato, così da consentirgli di evitare la segnalazione regolarizzando i pagamenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che indichino in che modo la sentenza impugnata si sia discostata dalla norma o dalla sua interpretazione giurisprudenziale

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mancanza di specifiche ragioni sulla dedotta violazione di legge rende inammissibile il motivo di ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorre l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di violazione di legge non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti o della motivazione, ma richiede una critica specifica e argomentata delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorso deve indicare non solo la norma asseritamente violata, ma anche in quale punto e per quali ragioni il giudice di merito se ne sia discostato, rendendo intelligibile il contrasto denunciato.
  • In tema di segnalazioni a banche dati creditizie, la preventiva informativa all'interessato è funzionale a consentire la regolarizzazione dell'inadempimento ed evitare la segnalazione; tuttavia, una censura su tale profilo deve confrontarsi con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito delle risultanze istruttorie, se non nei limiti dei vizi processuali o di motivazione dedotti nei modi previsti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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