Cassazione Penale, Sentenza n. 40029/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di intestazione fittizia e connessa aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa. La difesa ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari denunciando violazione degli artt. 272 e 274 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato solo la gravità del reato senza un giudizio prognostico sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonostante l'indagato fosse incensurato e i fatti principali risalissero nel tempo (anche fatti riferibili al 2016) e il contributo alla società fosse terminato con interdittiva antimafia nel gennaio 2020.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia correttamente valutato sia la gravità degli indizi sia il profilo soggettivo dell'indagato, dando conto della sua reiterata disponibilità verso il sodalizio mafioso, dei rapporti stretti con esponenti di vertice e della partecipazione, anche tramite familiari, al sostegno dell'associazione. La Corte ha confermato che il 'tempo silente' non esclude di per sé l'attualità del pericolo e che la valutazione deve considerare il rapporto tra la tipologia del reato e il contesto ambientale. Ha inoltre richiamato l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ribadendo che l'onere probatorio della difesa deve evidenziare ragioni di esclusione delle esigenze cautelari. Conseguentemente il rigetto dell'impugnazione è stato confermato e l'indagato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma relativa all'associazione di tipo mafioso è utilizzata per qualificare l'aggravante e contestare l'agevolazione dell'associazione; la Corte valorizza la vicinanza dell'indagato a esponenti mafiosi come fattore rilevante per le esigenze cautelari.
art. 275, comma 3 c.p.p.
Richiamata come presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei casi di associazione mafiosa; la Corte osserva che essa semplifica l'onere probatorio dell'accusa e sposta sull'indagato l'onere di indicare ragioni di esclusione delle esigenze cautelari.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Riferita nel capo di doglianza in tema di esigenze cautelari (profilo della special prevenzione); la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze di prevenzione specifica ai sensi della norma.
novella legislativa n. 47 del 2015
Richiamata nella parte argomentativa per spiegare che la riforma ha modificato il significato di 'attualità' e 'concretezza' delle esigenze cautelari: il mero decorso del tempo non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma processuale richiamata in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza (richiami procedurali formali nell'istruttoria).
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari non può limitarsi alla gravità del reato: è necessario integrare l'analisi con il profilo soggettivo dell'indagato, i suoi legami con il contesto criminale e la concretezza di una disponibilità reiterata verso il sodalizio.
- Il decorso del tempo ('tempo silente') non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice deve verificare se permangono elementi recenti o connessioni ambientali che rendono concreto il rischio.
- In ipotesi di reati connessi a organizzazioni mafiose opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co. 3 c.p.p.), che alleggerisce l'onere probatorio dell'accusa e richiede alla difesa di fornire elementi convincenti per escludere il periculum libertatis.
- La condizione di incensuratezza può rendere l'indagato utile come prestanome e va valutata alla luce delle intercettazioni e delle prove che documentano la sua disponibilità al sodalizio.
- Quando sussistono esigenze cautelari, il giudice può adottare misure meno afflittive della custodia in carcere (es. arresti domiciliari) se tali misure risultano idonee a contenere il pericolo concretamente ravvisato.
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