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Sentenza

Sentenza n. 3803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 07362/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 7362/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'inibizione della SCIA edilizia e l'ordine di non eseguire gli interventi comunicati con CILA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione degli atti comunali con cui era stata inibita la SCIA del 2 luglio 2019 e vietata l'esecuzione degli interventi oggetto della CILA del 26 luglio 2019, relativi alla trasformazione e al recupero di un'ex stazione ferroviaria destinata ad attività commerciali, di ristorazione e ricettive. In primo grado la società aveva dedotto che le opere rientrassero nella manutenzione straordinaria o comunque in attività edilizia realizzabile mediante SCIA, che il mutamento di destinazione d'uso fosse compatibile con la categoria funzionale interessata, che non sussistessero preclusioni urbanistiche o paesaggistiche e che non fosse necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del d.lgs. 42/2004 in assenza di un previo vincolo storico-artistico. Quanto alla CILA, aveva lamentato l'inesistenza di un potere comunale di inibizione non previsto dalla disciplina applicabile. In appello la società ha dedotto, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che una nuova SCIA, presentata il 3 dicembre 2019 congiuntamente alla società pubblica EAV e avente contenuto edilizio sovrapponibile a quello della precedente segnalazione, avesse superato la SCIA originaria e il relativo provvedimento inibitorio. La nuova SCIA era stata integrata con l'autorizzazione della Soprintendenza; dopo l'annullamento comunale in autotutela, tale annullamento era stato a sua volta annullato dal TAR con sentenza non appellata. In subordine, l'appellante ha riproposto la tesi secondo cui gli interventi fossero assentibili mediante SCIA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente all'esito processuale, annullando senza rinvio la sentenza del TAR e dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso originario, il Comune aveva riconosciuto che le criticità dell'ordine inibitorio erano superabili mediante un'istanza presentata dal soggetto pubblico EAV. È stata quindi presentata una nuova SCIA, con contenuto edilizio sostanzialmente sovrapponibile alla precedente, successivamente integrata con l'autorizzazione della Soprintendenza. L'annullamento in autotutela della nuova SCIA è stato annullato dal TAR con sentenza non appellata, con conseguente ripristino della sua efficacia. Secondo il Consiglio di Stato, la nuova SCIA ha superato la precedente segnalazione e il relativo ordine inibitorio, determinando una nuova regolazione dell'assetto degli interessi tra le parti e facendo venir meno l'interesse della società alla decisione sul merito della legittimità dell'atto originario. La sentenza di primo grado è stata pertanto annullata senza rinvio, senza esame dei motivi sostanziali sull'inquadramento edilizio delle opere, sui vincoli urbanistici e culturali e sulla necessità dell'autorizzazione paesaggistica o culturale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della complessiva vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    La sopravvenuta sostituzione o superamento dell'atto impugnato, con nuova regolazione dell'assetto degli interessi e conseguente venir meno dell'interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della SCIA, ma non interpretato nel merito dal Consiglio di Stato, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dall'appellante quale base normativa dell'assentibilità dell'intervento mediante SCIA; la relativa questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Richiamato con riferimento all'autorizzazione della Soprintendenza successivamente acquisita e allegata alla nuova SCIA; la questione sostanziale non è stata decisa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato viene superato da una nuova segnalazione o da un nuovo provvedimento che disciplina nuovamente e in modo sostanzialmente sovrapponibile il rapporto amministrativo, viene meno l'interesse concreto alla decisione sull'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza è idonea a determinare l'improcedibilità anche quando la nuova regolazione dell'assetto degli interessi diviene efficace a seguito dell'annullamento giudiziale dell'atto con cui l'amministrazione aveva successivamente inciso sulla nuova segnalazione.
  • Quando il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per fatti sopravvenuti prima della sentenza, il giudice d'appello annulla senza rinvio la sentenza che abbia deciso nel merito, senza esaminare le censure sostanziali rivolte contro l'atto originario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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