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Sentenza

Sentenza del 05/10/2021 n. 1223 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Ricorso - Formato digitale non conforme - Rileva - Assenza firma digitale - Rileva - Inammissibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorsi avverso processi verbali di constatazione emessi dalla Guardia di Finanza per gli anni 2012 e 2013 (irregolare tenuta delle scritture contabili, perdita dei benefici per cooperative e indeducibilità di costi per personale e INPS). I ricorsi sono stati trasmessi telematicamente come file PDF ottenuti dalla scansione di atti cartacei sottoscritti a mano e inviati via PEC, ma privi di firma digitale; l'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale e ha resistito nel merito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (VI sezione) ha respinto l'appello confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza della sottoscrizione digitale conforme alla normativa sul processo tributario telematico. La CTR ha ritenuto che la scansione di un documento analogico sottoscritto non può sostituire il requisito della firma digitale richiesto per il ricorso introduttivo e che la notifica via PEC non sana tale vizio. Condanna alle spese in favore dell'Agenzia per euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 18 commi 3 e 4

    Il ricorso introduttivo è inammissibile se non è sottoscritto secondo le modalità previste (sottoscrizione personale del ricorrente o del difensore abilitato). La CTR ha applicato il principio per escludere la validità di ricorsi privi di firma digitale.

  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    equiparazione effetti firma digitale a sottoscrizione autografa

    La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa quanto agli effetti; pertanto il processo telematico richiede l'uso della firma elettronica qualificata/firma digitale per gli atti processuali.

  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze 4.8.2015, art. 10

    Disciplina le caratteristiche tecniche del ricorso e degli allegati trasmessi telematicamente: il ricorso/atto processuale deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, privo di elementi attivi, redatto in modo che non sia una copia per immagine di documento analogico e sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale (file .pdf.p7m). Per gli allegati è consentita la scansione di documenti analogici ma devono rispettare formato PDF/A o TIFF e anch'essi risultare sottoscritti con firma qualificata/digitale. La sentenza applica la distinzione tra atto principale e allegati e ne ricava l'inammissibilità dei ricorsi scansionati senza firma digitale.

  • Cassazione civile, sent. n. 14338/2017 e n. 20906/2015

    n. 14338/2017; n. 20906/2015

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la notificazione via PEC attesta la provenienza dell'atto dal mittente ma non può sostituire la mancanza di un requisito di ammissibilità come la firma; tuttavia, se la sottoscrizione manca solo nella copia notificata ma è presente nella copia depositata, può essere evitata l'inammissibilità. Nel caso in esame anche il deposito era privo della firma digitale, per cui il principio non ha consentito la sanatoria.

  • D.P.R. n. 633/1972 art. 52 e D.P.R. n. 600/1973 artt. 32-33

    art. 52 DPR 633/72; artt. 32-33 DPR 600/73

    Norme richiamate a fondamento del processo verbale di constatazione e degli accertamenti fiscali (oggetto del merito) ma non decisive rispetto alla questione processuale sull'ammissibilità del ricorso telematico.

Massime di principio

  • Per il processo tributario telematico il ricorso introduttivo deve essere un documento informatico nativo o comunque sottoscritto con firma elettronica qualificata/firma digitale: la scansione di un atto cartaceo sottoscritto manualmente non è sufficiente per l'ammissibilità.
  • La trasmissione tramite PEC attesta la provenienza e la data di invio, ma non può sanare la mancanza della firma digitale richiesta come requisito di ammissibilità dell'atto.
  • Gli allegati possono essere prodotti mediante scansione, purché rispettino i formati tecnici previsti (PDF/A o TIFF con parametri indicati) e le regole dettate dalla normativa; tuttavia la distinzione tra atto principale e allegati impone che sia l'atto principale a recare la firma digitale.
  • Se la firma manca solo nella copia notificata ma è presente nella copia depositata presso l'ufficio giudiziario, la giurisprudenza può considerare l'atto ammissibile; se invece entrambe le copie sono prive di firma digitale, l'inammissibilità è obbligatoria.
  • Best practice: redigere il ricorso come file PDF/A nativo generato elettronicamente e firmarlo digitalmente (.pdf.p7m) prima dell'invio; verificare che tutti gli allegati rispettino i formati e le eventuali firme richieste; in caso di dubbio, integrare con nuova proposizione dell'atto correttamente firmato prima della scadenza dei termini o consultare subito il difensore per evitare inammissibilità.

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