Cassazione Civile, Ordinanza n. 10184/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla vicenda lavorativa di un dipendente inserito nei ruoli di un ente parco dopo un precedente periodo di comando e successivi atti di inquadramento, poi revocati dall’ente a seguito della verifica che l’assunzione originaria presso il precedente ente di provenienza non sarebbe avvenuta mediante concorso pubblico. L’ente, ritenendo nullo il rapporto per violazione delle norme imperative sull’accesso alla pubblica amministrazione, aveva disposto la cessazione del rapporto e qualificato l’attività già svolta come prestazione di fatto. Il lavoratore aveva impugnato il recesso chiedendo la reintegrazione e le retribuzioni maturate, deducendo inoltre: nullità della decisione di primo grado per errata applicazione della disciplina del rito Fornero; nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza; nullità per il superamento del termine di deposito della sentenza; omessa pronuncia o insufficiente motivazione sulla mancata indicazione scritta dei motivi del recesso. In precedente giudizio di legittimità la Corte aveva già accolto un primo ricorso sul tema dell’interruzione del termine decadenziale mediante ricorso d’urgenza, disponendo rinvio; nel giudizio riassunto, la Corte d’appello aveva però rigettato le doglianze del lavoratore, ritenendo applicabile il rito speciale Fornero e considerando legittima la revoca degli atti di immissione in servizio e la cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretto l’uso del rito speciale previsto dalla l. n. 92 del 2012 anche nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato; ha escluso la nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo, chiarendo che nel rito Fornero non è prevista tale lettura e che il deposito della motivazione entro il termine di dieci giorni ha natura ordinatoria, non perentoria; ha infine rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato la questione relativa all’omessa indicazione dei motivi del recesso, giudicandola irrilevante o comunque infondata. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 47-68, l. n. 92 del 2012
il rito speciale introdotto dalla legge Fornero si applica anche alle controversie di licenziamento nel pubblico impiego contrattualizzato; nel rito speciale non è prevista la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza entro dieci giorni ha natura ordinatoria, non perentoria
art. 18 l. n. 300 del 1970
richiamato come disciplina sostanziale della tutela contro il licenziamento illegittimo; la Corte distingue tale regime sostanziale dal rito processuale Fornero
art. 429 c.p.c.
non trova applicazione nel rito speciale Fornero, che deroga al rito ordinario del lavoro
art. 360 c.p.c.
utilizzato dal ricorrente come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione
art. 409 c.p.c.
evocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione del rito del lavoro ordinario, ma ritenuto recessivo rispetto al rito speciale
art. 152 c.p.c.
richiamato a sostegno del principio per cui i termini sono perentori solo se tale natura è espressamente prevista dalla legge
art. 2126 c.c.
richiamato dalla Corte territoriale per qualificare come prestazione di fatto l’attività lavorativa svolta in presenza di rapporto ritenuto nullo
art. 7 L.R. 76 del 1995
ritenuto non idoneo a mutare la soluzione, perché riferito al transito di personale regolarmente assunto mediante concorso
art. 1 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per escludere che ANCI rientri tra le pubbliche amministrazioni ivi indicate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il rito speciale introdotto dalla l. n. 92 del 2012 si applica anche alle controversie di impugnazione del licenziamento nel pubblico impiego contrattualizzato; la disciplina processuale speciale prevale sul rito ordinario del lavoro quando la controversia rientra nel suo perimetro applicativo.
- Nel rito Fornero non è prevista la lettura del dispositivo in udienza; il deposito della sentenza entro il termine di dieci giorni dall’udienza di discussione ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina nullità della decisione.
- Quando il giudice di merito ha qualificato la controversia e il rito applicato, tale qualificazione opera come criterio di riferimento per le parti in base al principio di apparenza e di ultrattività del rito, con funzione di certezza sui termini di impugnazione.
- La censura relativa alla mancata indicazione dei motivi del recesso è infondata se la sentenza di merito ha effettivamente esaminato la questione e l’ha ritenuta irrilevante o comunque infondata, specie quando la cessazione del rapporto sia stata ricondotta alla rimozione di una situazione di illegittimità e non a un ordinario licenziamento disciplinare.
- Il richiamo all’art. 152 c.p.c. conferma che i termini processuali sono perentori solo se tale natura è espressamente prevista dalla legge; in mancanza, il termine non può essere considerato perentorio per interpretazione estensiva.
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