Sentenza n. 10697/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1076/2016, pubblicata il 18/02/2016, della Corte d'Appello di Roma, Sezione I civile, resa a definizione della causa civile r.g.n. 1567/11 e passata in giudicato a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8376/2020, che ha definito il ricorso r.g.n. 16158/2016, dichiarandolo inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d'Appello di Roma che condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 26.855,76, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1076/2016 della Corte d'Appello di Roma, passata in giudicato a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8376/2020. La sentenza civile aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo. Dopo la notificazione del titolo alla Presidenza il 30 settembre 2024, l'amministrazione non aveva provveduto tempestivamente al pagamento, rendendo necessaria l'azione di ottemperanza. Nel corso del giudizio la Presidenza ha depositato documentazione relativa all'emissione dell'ordine di pagamento e il ricorrente ha confermato di avere ricevuto le somme, dichiarando la cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, è intervenuta l'integrale esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme dovute. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che al momento della proposizione del ricorso sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e che il pagamento era avvenuto soltanto durante il processo. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; l'azione è divenuta priva di oggetto dopo il pagamento intervenuto in corso di giudizio.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
sentenza n. 1076/2016 della Corte d'Appello di Roma
Titolo giudiziale civile contenente la condanna al pagamento delle somme dovute al ricorrente.
ordinanza n. 8376/2020 della Corte di Cassazione
Ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se al momento della proposizione ricorrevano i presupposti per l'accoglimento dell'azione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione obbligata, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
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