Cassazione Civile, Ordinanza n. 14340/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dirette, ICI e IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando in sostanza la tardività/notifica della cartella e, nel giudizio di legittimità, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto l'appello ritenendo il ricorso originario tardivo. Con i primi due motivi deduceva che il giudice di rinvio avesse violato gli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. nonché gli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c., perché avrebbe indebitamente valorizzato un giudicato esterno sulla notifica della cartella, in contrasto con l'efficacia preclusiva della precedente cassazione con rinvio e con un preteso giudicato interno sulla decadenza dal potere di riscossione ex art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973. Con il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo l'erroneità della ritenuta validità della notificazione della cartella sulla base degli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la precedente decisione della CTR passata per cassazione avesse formato un giudicato sulla decadenza dal potere di riscossione, poiché quella sentenza era stata dichiarata nulla per insanabile confusione motivazionale e dunque non conteneva una statuizione definitiva sul punto. Ha inoltre ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato l'efficacia preclusiva della cassazione con rinvio, perché l'ordinanza rescindente non aveva escluso né deciso la questione del perfezionamento della notifica della cartella. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. sulla base della documentazione; dall'altro il giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti sulla notifica della cartella. Non avendo il ricorrente colpito con censure fondate entrambe le rationes, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973
Il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento rileva ai fini della tempestività dell'azione di riscossione; la controversia verteva sul suo asserito superamento e sulle conseguenze processuali del relativo accertamento.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento.
art. 140 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione possa dirsi validamente eseguita se risultano rispettate le formalità previste dalla norma, compreso il deposito in casa comunale e l'avviso per raccomandata.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato utile a fondare la censura.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la stabilizzazione di un capo della sentenza non impugnato; la Corte ha negato che nel caso concreto si fosse formato il giudicato invocato.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato in cassazione e non può decidere in modo incompatibile con esso, ma ha escluso che nel caso concreto tale vincolo fosse stato violato.
art. 392 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase di rinvio, senza che la censura sia stata accolta.
art. 394 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del perimetro del giudizio di rinvio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Parametri di impugnazione dedotti per la violazione di legge e dei vizi processuali denunciati nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametri di impugnazione dedotti per la violazione di legge denunciata con il terzo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sentenza cassata per nullità della motivazione, perché assolutamente oscura o contraddittoria, non può essere utilizzata come base per sostenere l'esistenza di un giudicato interno o esterno sul punto che apparentemente sembrava deciso.
- L'efficacia preclusiva della cassazione con rinvio opera solo nei limiti del principio di diritto effettivamente enunciato dalla Corte: il giudice di rinvio non può discostarsene, ma può esaminare questioni non definite in modo esplicito o implicito dalla decisione rescindente.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire con censure fondate tutte le rationes; la mancata impugnazione efficace di anche una sola di esse comporta il rigetto o l'inammissibilità per carenza di interesse delle censure rivolte alle altre.
- In materia di notificazione della cartella di pagamento, il giudice può fondare l'accertamento della ritualità sia sulla documentazione del procedimento notificatorio sia su un pregresso giudicato tra le stesse parti, se effettivamente formatosi sul medesimo punto.
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