Sentenza del 14/02/2019 n. 4406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di una centralina elettronica di programmazione collegata a un impianto di irrigazione. La CTR aveva ritenuto che la centralina, essendo priva di autonomia funzionale e costituendo parte dell'impianto, dovesse condividere la classificazione dell'impianto stesso nella voce 8424 della Nomenclatura combinata. L'Agenzia ha contestato tale conclusione deducendo, con il primo motivo, la violazione delle Regole generali interpretative 1 e 6, delle disposizioni del Capitolo 90 e della nota 2 sulle parti di macchine. Con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., sulla violazione della nota 2 della Sezione XVI del Regolamento applicabile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la centralina, pur essendo parte dell'impianto di irrigazione e priva di autonomia funzionale, svolge una specifica funzione di regolazione e controllo automatico del flusso dei liquidi. Pertanto deve essere classificata autonomamente nella voce 9032, e in particolare nella sottovoce 9032 89 00, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Regolamento n. 2658/1987/CEE, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 1
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note.
La classificazione deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle note legali, non sulla denominazione generale del capitolo né sulla sola destinazione economica del bene.
Regolamento n. 2658/1987/CEE, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 6
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.
Una volta individuata la voce pertinente, la sottovoce deve essere determinata applicando il testo delle sottovoci e, per quanto compatibile, le regole interpretative precedenti.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a)
La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.
La funzione concreta di regolazione automatica e mantenimento del flusso di un liquido è sufficiente a ricondurre l'apparecchio alla voce 9032, anche se il dispositivo è integrato in un impianto più ampio.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine alle quali sono destinati.
La lettera a) stabilisce il criterio prioritario: una parte che costituisce autonomamente un oggetto classificabile in una voce specifica mantiene tale classificazione, indipendentemente dalla macchina cui è destinata. La lettera b) opera solo in via sussidiaria quando la parte non è autonomamente classificabile.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria dell'oggetto autonomamente riconducibile a una voce specifica rispetto alla classificazione della macchina cui è destinato.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)
La sezione non comprende: (...) gli oggetti del capitolo 90.
Un apparecchio riconducibile al capitolo 90 non può essere riclassificato nella Sezione XVI solo perché costituisce un componente o accessorio di una macchina appartenente a tale sezione.
La norma impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le specifiche eccezioni o censure ritualmente proposte. Nel caso concreto il motivo relativo all'omessa pronuncia è stato dichiarato assorbito, poiché l'accoglimento del primo motivo era già sufficiente a definire la controversia.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH
Il criterio della destinazione esclusiva o principale della parte alla macchina, previsto dalla lettera b), si applica soltanto quando la parte non sia classificabile autonomamente sulla base della lettera a).
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma; sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH
I criteri di classificazione delle parti autonomamente identificabili e delle parti destinate principalmente a una macchina trovano applicazione anche nell'ambito dei capitoli 84 e 85.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale occorre partire dal testo delle voci e dalle note legali della Nomenclatura combinata, applicando solo successivamente i criteri basati sulla destinazione o sull'integrazione del bene in una macchina più ampia.
- Una componente priva di autonomia funzionale non deve necessariamente condividere la classificazione della macchina principale: se svolge una funzione specifica e rientra autonomamente in una voce tariffaria, deve essere classificata in quella voce.
- Per le parti di macchine, la regola che assegna alla parte la propria voce tariffaria prevale sulla regola fondata sulla destinazione esclusiva o principale; quest'ultima è applicabile solo quando manca una classificazione autonoma.
- Un dispositivo che misura, regola automaticamente e mantiene entro valori prescritti il flusso, la pressione, il livello o altra caratteristica di un fluido può rientrare nella voce 9032, anche se installato all'interno di un impianto di irrigazione o di altra macchina.
- Le regole sui prodotti misti non devono essere utilizzate quando il bene è chiaramente una parte funzionale di un impianto ma possiede una propria classificazione specifica risultante dalle note e dal testo della Nomenclatura.
- La qualificazione commerciale del prodotto come accessorio o componente e la sua mancanza di autonomia fisica non sono decisive: prevalgono la funzione effettivamente svolta e la corrispondente voce normativa.
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