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Sentenza

Sentenza del 03/11/2020 n. 24274 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava l'esclusione, da parte della CTR Piemonte, dell'irregolare tenuta delle scritture contabili e l'applicazione delle presunzioni di cessione/acquisto ex DPR n.441/1997. L'Ufficio aveva riscontrato una discrepanza tra il bilancio al 31.12.2008 e l'inventario fisico (macchinari risultanti ceduti con fattura n. 5180/30.11.2009 ma ancora giacenti nei locali della cedente), e aveva applicato sanzioni per irregolarità contabile e le presunzioni previste dall'art.4 DPR 441/1997. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'avviso sostenendo che le presunzioni sarebbero applicabili solo secondo il primo comma dell'art.4 (ossia riferite al momento dell'inizio degli accessi, cioè 2010) e non al periodo d'imposta 2008; inoltre aveva valutato idonea la documentazione di cessione (bolla) e quindi escluso l'irregolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo in quanto la CTR aveva equivocato l'applicazione della norma: l'avviso contestava le violazioni in base al secondo comma dell'art.4 DPR 441/1997 (presunzioni riferite al periodo d'imposta oggetto del controllo) e non al primo comma. Perciò la CTR ha erroneamente escluso le presunzioni e l'irregolarità. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame nei soli limiti indicati dalla decisione e per la determinazione delle spese.

Norme richiamate

  • DPR 10.10.1997 n.441, art.4

    "le presunzioni di cessione e di acquisto conseguenti alla rilevazione fisica dei beni operano al momento dell'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche"; estratto dell'atto impositivo: "ai sensi dell'art. 4 d.p.r. 441/1997 le differenze quantitative ... determinano l'operatività delle presunzioni"

    La Corte evidenzia la distinzione tra primo e secondo comma: il primo comma opera rispetto alla rilevazione fisica al momento dell'accesso; il secondo comma rende operative le presunzioni rispetto al periodo d'imposta oggetto del controllo quando vi sono differenze tra scritture e consistenze e il contribuente non le giustifica. Nel caso la contestazione era fondata sul secondo comma, errore riconosciuto nella decisione impugnata.

  • DPR n.600/1973, art.39 c.1 lett. d) e art.41-bis

    Norme richiamate dall'Amministrazione relative agli accertamenti e alla documentazione contabile; utilizzate per contestare l'irregolare tenuta delle scritture e le disponibilità documentali.

  • DPR n.633/1972, art.54

    Norma richiamata in relazione agli obblighi IVA e alla documentazione delle operazioni; rilevante per l'accertamento delle cessioni/fatture.

  • D.Lgs. n.446/1997, art.25

    Norma richiamata in materia di criteri di determinazione della base imponibile e degli accertamenti, citata a supporto delle contestazioni dell'Ufficio.

  • D.Lgs. n.471/1997, art.9 commi 1 e 3

    Previsione delle sanzioni per irregolare tenuta delle scritture contabili; l'Ufficio ha contestato l'irregolarità al solo fine dell'applicazione di tali sanzioni.

  • D.Lgs. n.472/1997

    Riferimento alle modalità e alle misure delle sanzioni applicate e rappresentate nel prospetto dell'avviso di accertamento.

  • Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2728

    Norme sul principio della prova e sulle prove documentali; citate dall'Amministrazione in relazione alla valutazione probatoria delle scritture e dei documenti esibiti.

  • Codice di procedura civile, art.360 c.1 n.3 e n.5

    Richiamate come fondamento dei motivi di cassazione (vizi di diritto e carenza motivazionale). La Corte ha accolto il motivo relativo alla violazione di norme di diritto (n.3) e ha ritenuto assorbiti gli altri (n.5).

  • D.Lgs. n.270/1999, artt.71 e 87

    Norme riferite allo stato della società (amministrazione straordinaria poi convertita in fallimento) per inquadrare la posizione del contribuente/fallimento.

Massime di principio

  • Le presunzioni di cessione/acquisto previste dal DPR 441/1997 vanno applicate con attenzione alla distinzione tra primo e secondo comma: il primo comma riguarda le divergenti rilevazioni fisiche al momento dell'accesso; il secondo comma opera in relazione al periodo d'imposta oggetto del controllo quando vi sono differenze tra scritture e consistenze e il contribuente non le giustifica.
  • La presenza di documenti formali (es. fattura, bolla di accompagnamento) non esclude automaticamente l'operatività delle presunzioni o l'applicazione di sanzioni se esistono evidenze obiettive di giacenza del bene presso il cedente e il contribuente non fornisce spiegazioni credibili.
  • Se l'Ufficio fonda la contestazione sul secondo comma dell'art.4 DPR 441/1997, le discrepanze anche riferibili a esercizi precedenti possono essere valutate nell'ambito del periodo d'imposta oggetto di controllo, purché sussistano i presupposti normativi e la mancata giustificazione da parte del contribuente.
  • Errori di interpretazione normativa da parte del giudice di merito (ad es. confondere l'applicazione del primo e del secondo comma) possono determinare la cassazione della decisione e il rinvio per nuovo esame; quindi è essenziale che la motivazione colleghi chiaramente i fatti rilevati alle disposizioni normative applicate.
  • In presenza di contestazioni sulla tenuta delle scritture e sulla loro regolarità, il contribuente deve custodiare e produrre documentazione esplicativa e movimentazioni (registri ausiliari, documenti di trasporto, contratti) per superare le presunzioni; l'inadeguata risposta alimenta l'operatività delle presunzioni e le sanzioni previste.

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