Cassazione Civile, Ordinanza n. 36400/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Una coerede ha introdotto davanti al Tribunale una domanda di divisione di un immobile sito a Forte dei Marmi, deducendo che il bene le spettava pro quota insieme alla madre e alla zia in forza della successione del de cuius e del testamento olografo del 2005. Una delle convenute ha aderito alla domanda di divisione; l'altra ha chiesto invece la sospensione del giudizio divisorio, sostenendo che erano pendenti altri giudizi sull'impugnazione del testamento per asserita incapacità di intendere e volere del testatore, in appello e in revocazione. Il Tribunale ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo che l'esito di quei giudizi costituisse antecedente logico-giuridico della divisione. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con quattro motivi, che: la sospensione ex art. 295 c.p.c. era illegittima perché il testamento annullabile produce effetti fino al passaggio in giudicato della decisione di annullamento; il giudicato già formato sulla sentenza di rigetto dell'impugnazione del testamento precludeva la sospensione; se proprio rilevava il giudizio di appello, la sospensione andava valutata semmai ex art. 337, comma 2, c.p.c.; infine, l'adesione di una coerede alla divisione escludeva comunque la pregiudizialità rispetto alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato l'ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale. Ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché, essendo pendente il giudizio pregiudicante definito in primo grado con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato poteva essere valutata solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze nel termine di legge, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è utilizzabile quando il giudizio pregiudicante sia stato già definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso l'eventuale sospensione va ricondotta all'art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, comma 2, c.p.c.
È la norma applicabile per la sospensione discrezionale del giudizio dipendente quando la decisione pregiudicante sia stata emessa ma non sia ancora passata in giudicato; il giudice deve motivare la plausibile controvertibilità della decisione invocata.
art. 2909 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sentenza passata in giudicato sul testamento precluderebbe ogni sospensione fondata sul medesimo thema decidendum.
art. 591 c.c.
È evocato nel ricorso con riferimento alla dedotta incapacità del testatore e alla conseguente annullabilità del testamento.
art. 713 c.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di divisione ereditaria.
art. 112 c.p.c.
È evocato nel quarto motivo per censurare l'omessa considerazione dell'adesione di una coerede alla divisione.
art. 395, n. 1, c.p.c.
È menzionato con riferimento al giudizio di revocazione promosso contro la sentenza che aveva respinto l'impugnazione del testamento.
art. 47, u.c., c.p.c.
È richiamato in relazione alla forma della scrittura difensiva depositata dalla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato solo come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non può essere disposta ex art. 295 c.p.c., ma solo, se del caso, ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- L'adozione dell'art. 295 c.p.c. in presenza di una sentenza non definitiva sul giudizio pregiudicante integra un vizio autonomamente idoneo a determinare la cassazione dell'ordinanza, senza necessità di scrutinare nel merito l'effettiva pregiudizialità.
- La sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e sul mancato riconoscimento della sua autorità nel secondo giudizio.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la pendenza di controversie sull'impugnazione del testamento non consente automaticamente la sospensione necessaria del processo, dovendosi verificare il corretto titolo normativo della sospensione e lo stato processuale della causa pregiudicante.
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