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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19613/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2022 del Tribunale di Isernia con la quale era stata respinta la richiesta di riesame di Michele Perrella avverso il decreto del 28/11/2022 (GIP) che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari (artt. 2, 4 e 10‑quater d.lgs. 74/2000) contestati a Perrella e a Maria Di Lollo, con previsione, in via subordinata, di sequestro per equivalente nei confronti di Perrella e Di Lollo qualora risultasse insufficiente il patrimonio della società beneficiaria GIEMME Service S.r.l.. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: nullità del decreto per incompetenza del giudice (il provvedimento adottato dal Giudice per l'udienza preliminare invece che dal G.I.P.), preclusione derivante dall'annullamento del precedente decreto di sequestro (giudicato cautelare), carenza di motivazione circa il periculum in mora (mancata valutazione della solvibilità della società beneficiaria e del patrimonio personale, temporalità degli eventi), mancata verifica preventiva dell'incapienza del patrimonio sociale prima di adottare il sequestro per equivalente e assenza della qualità di amministratore di fatto, e violazione del principio di proporzionalità tra valore del profitto e beni sottoposti a vincolo.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (nessuna nullità: la competenza si riferisce all'ufficio giudiziario e non al singolo magistrato; l'iniziativa del PM è comunque ravvisabile). Il secondo motivo è infondato: l'annullamento del primo decreto per carenza motivazionale sulle ragioni di opportunità non impedisce la reiterazione di un nuovo provvedimento quando non vi sia stato un apprezzamento sul merito degli indizi (il giudicato cautelare opera solo se è stato effettuato un esame di merito). Il terzo motivo è inammissibile perché il ricorso per cassazione sulle misure cautelari reali è ristretto ai profili di violazione di legge; la motivazione del Tribunale non è manifestamente inesistente: sono state richiamate concrete circostanze (tra cui il trasferimento di ingenti somme all'estero e gravi indizi di autoriciclaggio) che giustificano il pericolo di dispersione. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la qualificazione di amministratore di fatto è questione di merito non sindacabile in Cassazione; il sequestro per equivalente è legittimo anche in struttura "mista" (sequestro diretto della società e, in caso di impossibilità, per equivalente sui beni del responsabile) e può essere adottato quando la ricerca immediata dei beni della società non è possibile. Il quinto motivo (proporzionalità) è inammissibile perché attiene a valutazioni di fatto e all'esecuzione del sequestro, materie non sindacabili in Cassazione; eventuali eccedenze saranno valutate nella fase esecutiva. Pertanto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Norme in materia di reati tributari i cui profitti sono stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca

  • Codice penale

    Il reato di autoriciclaggio è richiamato come elemento sintomatico del pericolo di dispersione del patrimonio; la sussistenza di gravi indizi di autoriciclaggio rafforza il periculum in mora

  • Codice di procedura penale

    La competenza si riferisce all'ufficio giudiziario; la designazione del singolo magistrato nell'assegnazione interna non incide sulla validità del provvedimento

  • Codice di procedura penale

    La violazione delle regole di assegnazione interna non determina automaticamente la nullità del provvedimento

  • Codice di procedura penale

    Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali: non è consentito sindacare le valutazioni di merito e la motivazione salvo vizi di legge o totale assenza di motivazione

  • Codice di procedura penale

    Esigenza di motivazione coerente e comprensibile; vizi motivazionali radicali possono integrare violazione di legge sindacabile in Cassazione

  • Codice di procedura penale

    Norme procedurali invocate con riferimento al sequestro e alle sue modalità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione procedurale sull'adozione del sequestro misto

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    artt. 92 e 104 disp. att.

    Richiamate dal ricorrente in relazione a questioni procedurali e di proporzionalità, ma non ritenute idonee a far prevalere il ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La competenza del giudice per l'adozione di provvedimenti cautelari è riferita all'ufficio giudiziario: l'assegnazione interna a un singolo magistrato non invalida il provvedimento se adottato da magistrato appartenente allo stesso ufficio
  • L'annullamento di un provvedimento cautelare per carenze formali o motivazionali non crea automaticamente il 'giudicato cautelare' su tutte le questioni: la preclusione opera solo se nel provvedimento annullato vi è stato un effettivo esame di merito degli indizi e dell'imputazione
  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è limitato ai vizi di legge; le censure sulla motivazione e sugli accertamenti di fatto sono inammissibili salvo che la motivazione sia del tutto mancante o contraddittoria al punto da integrare violazione di legge
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può avere struttura mista (sequestro diretto sulla società e, in subordine, sequestro per equivalente sui beni degli amministratori) se, allo stato degli atti, l'esecuzione del sequestro diretto sulla società non è immediatamente possibile
  • La qualifica di 'amministratore di fatto' è valutazione di merito fondata su elementi concreti (ruolo nei rapporti commerciali, percezione di somme ingiustificate, gestione operativa) e pertanto difficilmente sindacabile in sede di legittimità
  • Questioni di proporzionalità tra valore del profitto e valore dei beni sequestrati e la verifica di eventuali eccedenze sono compiti dell'ufficio esecuzione nella fase esecutiva e non rientrano, di regola, nella cognizione della Cassazione

Testo integrale

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