Cassazione Penale, Ordinanza n. 14966/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di merito aveva accolto una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la carenza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che la censura era generica e formulata in termini non consentiti, poiché il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è proponibile solo per specifici vizi: mancata volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, la Corte ha osservato che nel provvedimento impugnato era comunque presente un richiamo all'insussistenza dei presupposti ex art. 129 c.p.p., senza che il ricorrente indicasse quali elementi avrebbero imposto un proscioglimento o un'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza non consentita perché estranea ai motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento e, comunque, generica. Ha inoltre rilevato la tardività del ricorso: la motivazione della sentenza era stata depositata il 20 dicembre 2025, l'avviso era stato notificato il 23 dicembre 2025 a imputato e difensore, mentre il ricorso era stato depositato il 12 gennaio 2026, oltre il termine di 15 giorni scaduto il 7 gennaio 2026. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
La sentenza di patteggiamento deve dar conto dell'assenza di cause evidenti di proscioglimento o non punibilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto presente il richiamo all'insussistenza dei relativi presupposti.
Individua i soli motivi deducibili nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 27 Cost.
Utilizzato come parametro per la verifica della congruità della pena patteggiata nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è inammissibile la doglianza che attenga, in via generale, alla motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se non ricondotta a uno dei motivi consentiti.
- La sentenza che recepisce l'accordo di patteggiamento è motivata in modo sufficiente quando contiene una descrizione sintetica del fatto, l'affermazione della corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere cause di proscioglimento e la verifica della congruità della pena.
- Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deve indicare specificamente gli elementi che avrebbero imposto l'assoluzione o il proscioglimento; in mancanza, la censura è generica e non scrutinabile.
- La tardività del ricorso determina l'inammissibilità quando l'atto sia depositato oltre il termine di legge decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione.
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