Cassazione Penale, Sentenza n. 4862/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Deducevano, con due motivi principali: (1) carenze nella valutazione delle dichiarazioni del curatore (mancato rispetto di regole tecniche dell'ordine e del Presidente della sezione fallimentare nella convocazione del fallito e redazione del verbale), rilevanza della provenienza della documentazione rinvenuta presso un terzo (facendo sospettare autonomia gestionale degli imputati) e rilievo che molti libri erano aggiornati a giugno 2008; (2) mancanza di prova della mancata tenuta della contabilità e della sussistenza del dolo specifico necessario per la fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per assenza di specificità, rilevando che i motivi erano generici e non hanno adeguatamente correlato le critiche mosse con le ragioni della decisione impugnata (art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). La Corte ha ritenuto che i rilievi relativi al curatore e alla provenienza dei documenti non dimostrassero l'estraneità dei Morleo, considerati il carattere fittizio della cessione delle quote a Facco, le date di aggiornamento delle scritture e gli artifici contabili attribuibili ai ricorrenti. Sono state confermate le conclusioni che ancorano responsabilità e finalità (occultamento dello stato di crisi per continuare ad accedere al credito). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lettera c)
La norma è stata applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per mancata specificità: il ricorso deve precisare in modo correlato e concreto le ragioni di censura rispetto alle motivazioni del giudice di merito; la genericità o la mancata correlazione conduce a inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e ordine di versamento alla Cassa delle Ammende di una somma (in questo caso euro 3.000,00).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede nei ricorsi una specificità rigorosa: occorre mettere in relazione diretta e argomentata le censure con le motivazioni del giudice di merito; le critiche generiche o assertive sono inammissibili.
- Quando si censurano dichiarazioni di curatori o testimoni, bisogna spiegare concretamente in che modo violazioni procedurali o regole tecniche abbiano inciso sulla attendibilità o sul valore probatorio delle dichiarazioni.
- Se si contesta la provenienza di documenti trovati presso terzi, è necessario dimostrare perché la loro reperibilità esterna escluderebbe la responsabilità degli imputati; altrimenti il giudice può considerare elementi indiziari (tempistiche, anomalie nella cessione di quote, aggiornamento delle scritture) come collegati agli imputati.
- Nelle accuse di bancarotta fraudolenta documentale, la ricostruzione del dolo può fondarsi su elementi fattuali connessi al comportamento aziendale e temporale (es. artifici contabili, operazioni fittizie, tentativo di occultare lo stato di crisi per ottenere credito); il ricorso deve affrontare e confutare specificamente tali elementi.
- In sede di impugnazione è strategico indicare date, atti e profili probatori concreti che mostrino il vizio di motivazione o l'illogicità della decisione di merito: affermazioni generiche sul punto non sono sufficienti per ottenere l'ammissione del ricorso.
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