Cassazione Penale, Sentenza n. 14801/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 22 aprile 2025, con cui il Tribunale di Gela, con rito abbreviato, ha assolto Emmanuel Giuseppe Giovane dal reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) per i fatti del 3 luglio 2024. L'atto di impugnazione denunciava un vizio di motivazione per errata valutazione del compendio probatorio, sostenendo che l'annotazione di polizia giudiziaria del 16 luglio 2024 dimostrava chiaramente una condotta violenta e minacciosa dell'imputato durante un controllo di polizia: comportamento scontroso alla discesa dall'auto, tentativo di cercare lo scontro faccia a faccia con gli agenti, "sgomitava e sbracciava" verso gli operatori tentando di dileguarsi, proferiva frasi ingiuriose e minacciose ("non sapete con chi avete a che fare", "non sapete chi sono io", "togliti la divisa e vediamo"), e durante la perquisizione si agitava tanto da far cadere monete dalla tasca. Il Procuratore chiedeva l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che le doglianze costituivano una mera rivalutazione del merito e delle fonti di prova, non consentita in sede di legittimità, e non ha individuato specifici travisamenti della prova. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale di Gela secondo cui dall'annotazione di polizia non emergeva prova di contatto fisico o di condotte violente dirette contro gli agenti: le espressioni "sgomitava e sbracciava" erano lette come movimenti per dileguarsi ("verso", non "contro") e le frasi proferite sono state ritenute generiche, ingiuriose ma non minacciose idonee a integrare il reato di resistenza. Di conseguenza l'annullamento richiesto dal Procuratore è stato respinto e l'assoluzione è rimasta confermata.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La norma è stata interpretata richiedendo, per la sua integrazione, una condotta attiva e idonea a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale (impiego della forza); la mera opposizione passiva, il non collaborare o le offese verbali generiche non soddisfano gli elementi costitutivi del reato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per vizio di motivazione)
Il ricorso per vizio di motivazione deve indicare specifici travisamenti delle emergenze probatorie; non è ammesso il semplice riesame in sede di legittimità delle valutazioni di fatto compiute dal giudice del merito.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022 (Manusia)
Richiamata per ribadire la distinzione tra condotte attive dell'agente (uso della forza per neutralizzare l'atto del pubblico ufficiale) e mera opposizione/passività; tale orientamento conferma che non ogni opposizione costituisce resistenza.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione deve indicare con precisione i passaggi in cui il giudice del merito avrebbe travisato le fonti di prova; contestazioni generiche o richieste di rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- Per integrare il reato di resistenza (art. 337 c.p.) è necessaria una condotta attiva e idonea a impedire l'azione del pubblico ufficiale (uso di forza o comportamento concretamente pericoloso): insulti verbali o atteggiamenti di non collaborazione, se non accompagnati da atti di forza, generalmente non sono sufficienti.
- Le annotazioni di polizia giudiziaria vanno valorizzate nella loro chiarezza ed immediatezza; termini ambigui (es. "verso" anziché "contro", descrizioni di agitazione senza contatto) possono non costituire prova di violenza fisica.
- In procedimenti conclusi con rito abbreviato l'appello in sede di legittimità segue le stesse regole di specificità: non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito.
- Nella valutazione della sussistenza del reato è rilevante distinguere tra condotte volte a dileguarsi o a sottrarsi al controllo e condotte volte a costituire un pericolo concreto per l'agente; la valutazione del giudice del merito su questo punto ha ampia discrezionalità e può essere sindacata in cassazione solo per vizi specifici.
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