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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22449/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, applicando l'istituto della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., aveva rideterminato gli aumenti di pena tra più condanne irrevocabili. Due censure: (1) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per aver rideterminato l'aumento a titolo di continuazione in relazione ai reati già oggetto di precedente determinazione (ordinanza del 6.4.2023), cioè un divieto di 'bis in idem' in sede di riesame esecutivo; (2) errata determinazione degli aumenti per la sentenza sub 4), per non avere prima scorporato i reati che il giudice della cognizione aveva ritenuto in continuazione e individuato quello piu' grave, procedura necessaria per poi calcolare autonomamente gli aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione nella sentenza di cognizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto della continuazione, non puo' modificare in peius aumenti gia' precedentemente determinati in sede esecutiva né superare la quantificazione degli aumenti fissata dal giudice della cognizione. Ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione aveva incrementato gli aumenti relativi alle sentenze sub 2) e 3) rispetto a quanto stabilito con l'ordinanza del 6.4.2023 e non aveva correttamente scorporato i reati della sentenza sub 4) per individuare il piu' grave e calcolare gli aumenti satellite. Di conseguenza, ha annullato l'ordinanza impugnata quanto alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa persona del giudice.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in via esecutiva l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte, ma entro i limiti derivanti dal divieto di reformatio in peius e dalla necessita' di rispettare le quantificazioni gia' stabilite in sede di cognizione per gli aumenti dei reati satelliti.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    E' richiamato per il principio del divieto di un secondo giudizio (divieto di riesame che peggiori la posizione), applicabile anche in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione non puo' modificare in peius decisioni gia' definitivamente prese.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Indica i criteri per individuare il reato piu' grave ai fini della continuazione; il giudice dell'esecuzione deve avvalersene per scorporare i reati riuniti nella cognizione e scegliere correttamente la pena base su cui calcolare gli aumenti per i satelliti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa ai reati di cessione di sostanze stupefacenti, che identifica la fattispecie di reato oggetto delle condanne tra loro riunite; utilizzata per il quadro fattuale, non per i principi di diritto processuale applicati nella decisione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione puo' applicare la continuazione tra condanne irrevocabili e rideterminare le pene, ma non puo' in sede esecutiva aumentare in peius aumenti gia' definiti da precedente ordinanza esecutiva (divieto di reformatio in peius e principio di finalita' dell'art. 649).
  • Quando in alcune sentenze intervenute in precedenza il giudice della cognizione ha gia' unificato reati in continuazione, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare quei reati per individuare il reato piu' grave e assumere come pena base quella fissata in sede di cognizione per il reato individuato; gli aumenti per i reati satellite vanno poi determinati ex novo, senza superare cio' che era stato gia' quantificato nella cognizione.
  • Non e' ammesso al giudice dell'esecuzione di ricalcolare aumenti relativamente a reati per i quali un precedente provvedimento esecutivo ha gia' stabilito l'aumento complessivo, se cio' comporta una aggravazione della posizione del condannato; in caso di errore la Corte di Cassazione puo' annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice.
  • In fase di impugnazione in Cassazione occorre segnalare specificamente le violazioni derivanti dalla mancata osservanza delle regole di scorporo e di determinazione della pena base e degli aumenti satellite; le corti richiedono che il nuovo calcolo sia congruo rispetto alle quantificazioni gia' definitive.

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