Cassazione Penale, Sentenza n. 2791/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Koho, quale datore di lavoro e legale rappresentante della E.K.O. Service Intern soc. coop., era stato condannato per omissione della presentazione dei modelli di denuncia contributiva obbligatoria relativi ai periodi luglio-dicembre 2014, gennaio-marzo 2016 e settembre 2016. In primo grado fu condannato a 10 mesi di reclusione; la Corte d'appello dichiarò estinti per prescrizione i fatti commessi fino al 16 aprile 2016 e rideterminò la pena a 5 mesi per la residua condotta. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) vizio di notifica ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., con riferimento al rinvio della prima udienza e alla presunta assenza sulla copia notificata della scritta manuale che indicava la nuova data; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l'importo eccedente la soglia di punibilità sarebbe stato di soli 166,99 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha rilevato che dal fascicolo risultava la scritta manuale di rinvio sull'originale decreto e che la difesa non aveva allegato copia dell'atto notificato al ricorrente, dunque l'allegazione rimaneva indimostrata; anche se la notifica fosse stata irregolare o tardiva, non è stato dimostrato alcun pregiudizio e non era stata sollevata alcuna eccezione all'udienza del 23 dicembre 2021, con conseguente sanatoria del vizio alla luce della giurisprudenza di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che nell'atto di appello non era stata formulata richiesta formale per l'applicazione dell'art. 131-bis; inoltre la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego della tenuità richiamando la reiterazione dell'omissione (sei mensilità consecutive) e che gli importi non denunciati erano ben al di sopra della soglia di punibilità (minimo rilevato 3.509,70 euro), elementi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla responsabilità per il reato contestato; la Corte non modifica la valutazione di responsabilità materiale declinata nei gradi precedenti.
art. 37 legge n. 689/1981
Norma richiamata quale fonte della fattispecie oggetto di contestazione (omissione denuncia contributiva), utilizzata come riferimento del fatto-reato.
art. 178 cod. proc. pen.
Regola le formalità della citazione; la Corte ha ritenuto che la presunta irregolarità di notifica non fosse provata né idonea a determinare nullità insanabile, soprattutto in assenza di dimostrazione di pregiudizio.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata per distinguere i casi di nullità assoluta della notifica dalla mera violazione delle forme che può essere sanata.
art. 184 cod. proc. pen.
Norma sulla sanatoria degli atti processuali irregolari: la Corte ha applicato il principio secondo cui l'irregolarità della notifica è sanata se non è dimostrato alcun pregiudizio e non è stata tempestivamente dedotta.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la reiterazione della condotta e l'entità degli importi non denunciati escludessero la configurabilità della particolare tenuità; inoltre è rilevata l'assenza di una richiesta formale in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità manifestamente infondata: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, con esclusione della responsabilità dolosa nel deposito del ricorso.
Ordinanza/giurisprudenza Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004
Principio richiamato relativo alla distinzione tra nullità insanabile della notifica e violazioni formali sanabili, utilizzato per escludere la nullità della citazione nel caso concreto.
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021
Precedente citato sul tema dell'art. 131-bis: la Corte ha affermato che la struttura argomentativa della sentenza che richiama elementi ostativi (reiterazione, importo) equivale a una decisione negativa implicita sulla particolare tenuità.
Massime di principio
- Difetti di notifica: una presunta irregolarità o tardività della notifica non determina automaticamente la nullità insanabile; il difensore deve provare l'effettiva irregolarità della copia ricevuta e dimostrare il pregiudizio subito, altrimenti il vizio può essere considerato sanato se non tempestivamente dedotto.
- Eccezioni processuali da sollevare tempestivamente: eventuali vizi formali vanno eccepiti immediatamente in udienza; la mancata deduzione in corso di grado determina spesso la sanatoria del vizio.
- Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis): per ottenere il riconoscimento è preferibile richiederla espressamente e motivatamente già in appello; i criteri prevalenti sono l'entità dell'illecito e la reiterazione della condotta: più elevata la somma e più protratta la condotta, meno probabile il riconoscimento.
- Onere probatorio a carico della difesa: documenti rilevanti (es. copia dell'atto notificato) devono essere allegati al processo per sostenere censure sulla regolarità degli atti; la mancata produzione comporta il rigetto della doglianza per insussistenza probatoria.
- Conseguenze dell'inammissibilità manifestamente infondata: il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti aver agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Valutazione globale del giudice: anche se una richiesta specifica non è formulata, la struttura argomentativa della sentenza che evidenzia elementi ostativi può valere come decisione implicita negativa sulla causa di non punibilità.
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