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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18698/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il solo reato di ricettazione della pistola provento di furto e rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione per i restanti reati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due contestavano la qualificazione della pistola a tamburo, sostenendo che non fosse correttamente valorizzata la natura di arma clandestina e/o la funzionalità dell'arma; il terzo censurava il diniego delle attenuanti generiche, deducendo la rilevanza della collaborazione prestata in sede di perquisizione e della documentazione prodotta in udienza relativa alla revoca di un precedente patteggiamento e all'estinzione dei reati oggetto di quella sentenza; il quarto contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i precedenti valorizzati non fossero spendibili o comunque non impedissero il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non escludesse affatto la natura di arma clandestina della pistola, ma si limitasse a precisarne il regolare funzionamento; ha considerato corretta la valutazione del precedente patteggiamento ai fini del diniego delle attenuanti generiche, poiché la sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata a condanna anche se il reato è poi estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p.; ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, rilevando che almeno uno dei precedenti era comunque valutabile e che i limiti di pena per il beneficio risultavano superati. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, n. 1), L. n. 110 del 1975

    armi comuni da sparo non catalogate

    le armi comuni da sparo non catalogate sono considerate clandestine; la qualificazione di arma comune da sparo può coesistere con quella di arma clandestina nel senso di arma efficiente e non catalogata

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e può essere valorizzata come precedente penale ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    l'estinzione del reato successiva al patteggiamento non ne elimina la valutabilità come precedente ai fini del diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale

  • artt. 163 e ss. c.p.

    individuano i limiti legali entro cui può essere concessa la sospensione condizionale della pena, limiti ritenuti superati nel caso concreto

  • art. 46 L. n. 298 del 1974

    richiamato solo come reato oggetto di precedente patteggiamento poi revocato per abolitio criminis

  • Sez. 3, n. 23952 del 30/4/2015, Rv. 263850 - 01

    precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la valutabilità del patteggiamento estinto ai fini del diniego delle attenuanti generiche

  • Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01

    precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la valutabilità del patteggiamento estinto ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena

Massime di principio

  • La qualificazione dell'arma come "comune da sparo" non esclude, ma può coesistere con, la qualifica di arma clandestina quando l'arma sia efficiente e non catalogata secondo la legge speciale.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare una precedente sentenza di patteggiamento anche se il reato è successivamente estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p., perché essa è equiparata a una sentenza di condanna.
  • Ai fini della sospensione condizionale della pena, i precedenti penali desumibili da sentenze di applicazione della pena possono essere considerati anche se il reato relativo sia poi dichiarato estinto; resta inoltre decisivo il superamento dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. 163 e ss. c.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e alla giurisprudenza consolidata sulla rilevanza dei precedenti patteggiamenti.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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