Cassazione Penale, Ordinanza n. 18698/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado, dichiarando non doversi procedere per il solo reato di ricettazione della pistola provento di furto e rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione per i restanti reati. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due contestavano la qualificazione della pistola a tamburo, sostenendo che non fosse correttamente valorizzata la natura di arma clandestina e/o la funzionalità dell'arma; il terzo censurava il diniego delle attenuanti generiche, deducendo la rilevanza della collaborazione prestata in sede di perquisizione e della documentazione prodotta in udienza relativa alla revoca di un precedente patteggiamento e all'estinzione dei reati oggetto di quella sentenza; il quarto contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che i precedenti valorizzati non fossero spendibili o comunque non impedissero il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non escludesse affatto la natura di arma clandestina della pistola, ma si limitasse a precisarne il regolare funzionamento; ha considerato corretta la valutazione del precedente patteggiamento ai fini del diniego delle attenuanti generiche, poiché la sentenza ex art. 444 c.p.p. è equiparata a condanna anche se il reato è poi estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p.; ha inoltre confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, rilevando che almeno uno dei precedenti era comunque valutabile e che i limiti di pena per il beneficio risultavano superati. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, n. 1), L. n. 110 del 1975
armi comuni da sparo non catalogate
le armi comuni da sparo non catalogate sono considerate clandestine; la qualificazione di arma comune da sparo può coesistere con quella di arma clandestina nel senso di arma efficiente e non catalogata
art. 444 c.p.p.
la sentenza di applicazione della pena è equiparata a sentenza di condanna e può essere valorizzata come precedente penale ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 445, comma 2, c.p.p.
l'estinzione del reato successiva al patteggiamento non ne elimina la valutabilità come precedente ai fini del diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale
artt. 163 e ss. c.p.
individuano i limiti legali entro cui può essere concessa la sospensione condizionale della pena, limiti ritenuti superati nel caso concreto
art. 46 L. n. 298 del 1974
richiamato solo come reato oggetto di precedente patteggiamento poi revocato per abolitio criminis
Sez. 3, n. 23952 del 30/4/2015, Rv. 263850 - 01
precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la valutabilità del patteggiamento estinto ai fini del diniego delle attenuanti generiche
Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377 - 01
precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la valutabilità del patteggiamento estinto ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena
Massime di principio
- La qualificazione dell'arma come "comune da sparo" non esclude, ma può coesistere con, la qualifica di arma clandestina quando l'arma sia efficiente e non catalogata secondo la legge speciale.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare una precedente sentenza di patteggiamento anche se il reato è successivamente estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p., perché essa è equiparata a una sentenza di condanna.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, i precedenti penali desumibili da sentenze di applicazione della pena possono essere considerati anche se il reato relativo sia poi dichiarato estinto; resta inoltre decisivo il superamento dei limiti edittali di pena previsti dagli artt. 163 e ss. c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e alla giurisprudenza consolidata sulla rilevanza dei precedenti patteggiamenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18661/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18665/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18666/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18667/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →