Sentenza n. 15780/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della comunicazione AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Direzione amministrazione prot. n. Agea.AGA.2023.0041140, datata 15 maggio 2023, N. INL-044486346-F, avente a oggetto “Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile annata 2006-2007 e relativi allegati”; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA del 15 maggio 2023 con richiesta di versamento di € 20.113,56 per il prelievo esigibile relativo alle quote latte della campagna 2006/2007
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un’azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA gli chiedeva € 20.113,56 a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2006/2007. Ha dedotto: (1) il contrasto tra la disciplina nazionale e quella unionale, in particolare rispetto ai regolamenti europei applicabili ratione temporis e ai principi desunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; (2) la violazione dei principi di effettività e leale cooperazione, assumendo che AGEA e il giudice nazionale dovessero disapplicare la normativa interna incompatibile; (3) la violazione dei principi di sana amministrazione e parità di trattamento, per l’asserita ripartizione illegittima del prelievo e l’omessa imputazione ai produttori che avevano contribuito al superamento produttivo; (4) la violazione dei principi di legalità, buona fede, lealtà e buon andamento, per non avere AGEA ricalcolato il prelievo in conformità al diritto UE; (5) la violazione degli obblighi di informazione e istruttoria e la mancata partecipazione al procedimento; (6) la violazione dei regolamenti europei e della normativa nazionale sui controlli della produzione e delle consegne, con conseguente asserita assenza di un concreto accertamento dei dati; (7) la prescrizione del credito, in subordine limitatamente agli interessi. Nel corso del giudizio il ricorrente ha documentato che una sentenza del TAR Lazio del 21 marzo 2024, passata in giudicato, aveva annullato gli atti AGEA presupposti relativi alla ripartizione del prelievo per la stessa annualità, imponendo una complessiva rideterminazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rituale la notificazione del ricorso presso AGEA, poiché l’Agenzia dispone soltanto del patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato e gli atti che la riguardano vanno quindi notificati presso la sua sede. Ha respinto la censura di prescrizione: il giudizio promosso dal debitore contro gli atti presupposti del credito ha interrotto la prescrizione e ne ha sospeso il decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo ha definito, anche se l’iniziativa giudiziale è stata assunta dal debitore e il giudizio aveva forma impugnatoria. Non poteva dunque ritenersi prescritto il credito AGEA. Le restanti censure, dirette a ottenere l’annullamento della comunicazione di pagamento, sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: la precedente sentenza definitiva del TAR aveva annullato gli atti accertativi a monte e ciò ha comportato la caducazione automatica dell’intimazione, quale atto consequenziale fondato esclusivamente sugli atti annullati; il ricorrente non conservava quindi interesse a ottenere un ulteriore annullamento. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, d.lgs. 165/1999
l’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni
AGEA non è assistita obbligatoriamente dall’Avvocatura dello Stato; la notificazione del ricorso contro i suoi atti è pertanto rituale se effettuata presso la sede dell’Agenzia.
art. 2943, comma 1, c.c.
il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore … ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria
La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia promosso dal debitore con azione impugnatoria, se è volto a contestare la pretesa creditoria.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore … ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria
Quando l’interruzione deriva dalla notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio, la prescrizione non decorre nuovamente sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce; la regola vale anche per il giudizio amministrativo impugnatorio promosso dal debitore.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio promosso dal debitore contro gli atti che fondano una pretesa creditoria interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.; ai sensi dell’art. 2945 c.c., il termine non decorre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La regola si applica anche quando il giudizio abbia forma impugnatoria.
- L’annullamento giurisdizionale dell’atto che accerta il debito determina la caducazione automatica degli atti successivi di riscossione o di intimazione quando questi costituiscano conseguenze necessarie dell’atto presupposto, senza nuove valutazioni di interessi. In tal caso, venuto meno il fondamento della pretesa, il ricorso contro il solo atto consequenziale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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