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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22106/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un’azione di responsabilità promossa dalla procedura fallimentare nei confronti di più ex amministratori e sindaci di una società fallita per asseriti atti di mala gestio, con richiesta di risarcimento dei danni. Nei confronti della ricorrente, contumace in primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda, e la corte d’appello aveva ridotto la condanna limitandola al danno da mancato recupero di un credito verso una società terza. Il successivo ricorso per cassazione della stessa ricorrente era stato rigettato con ordinanza. Con il ricorso per revocazione avverso quest’ultima ordinanza, la ricorrente deduceva: 1) il rinvenimento di documenti decisivi ex art. 395 n. 3 c.p.c., sostenendo che un giudizio sopravvenuto tra il fallimento e la società debitrice del credito aveva accertato l’esistenza e la concreta recuperabilità del credito, escludendo l’inerzia a lei addebitata e mostrando che il creditore aveva ottenuto una duplicazione del titolo esecutivo; 2) la contrarietà a un precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c., lamentando che la prescrizione dell’azione, dichiarata in primo grado per gli altri convenuti, avrebbe dovuto estendersi anche a lei.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, contro un’ordinanza della Cassazione che ha rigettato il ricorso, la revocazione è ammessa solo per errore di fatto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., mentre il motivo fondato sul ritrovamento di documenti decisivi ex art. 395 n. 3 c.p.c. non è proponibile. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la contrarietà a precedente giudicato ex art. 395 n. 5 c.p.c. non è richiamata dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. e quindi non è deducibile avverso i provvedimenti della Cassazione, neppure quando decidano la causa nel merito. Le spese non sono state regolate per mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    Il motivo di revocazione per ritrovamento di documenti decisivi non è utilizzabile contro un’ordinanza della Cassazione che abbia rigettato il ricorso.

  • art. 395 n. 5 c.p.c.

    La contrarietà della decisione a precedente giudicato non è motivo di revocazione esperibile contro i provvedimenti della Corte di cassazione, perché non richiamata dalle norme speciali.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È il solo motivo di revocazione esperibile contro i provvedimenti della Cassazione che non decidano la causa nel merito, quando ricorra un errore di fatto.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Delimita l’impugnazione per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, ammettendola nei casi previsti e, per i provvedimenti che non decidono nel merito, solo per errore di fatto.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Per i provvedimenti della Cassazione che decidono la causa nel merito consente la revocazione solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.; per i provvedimenti di rigetto o cassazione non richiama i motivi di cui ai nn. 3 e 5.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio di ragionevole durata del processo per giustificare la limitazione dei rimedi revocatori contro i provvedimenti della Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato solo per il regime del contributo unificato, senza rilievo decisivo sulla soluzione della controversia.

Massime di principio

  • La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è un rimedio tipizzato e di stretta interpretazione: non è ammissibile invocare motivi non espressamente richiamati dalle norme speciali.
  • Se la Cassazione ha rigettato il ricorso, la revocazione non può essere proposta per ritrovamento di documenti decisivi o per contrasto con precedente giudicato, ma solo nei limiti dell’errore di fatto previsti dalla disciplina speciale.
  • La stabilità del giudicato e la ragionevole durata del processo giustificano una lettura restrittiva dei mezzi di impugnazione straordinaria contro i provvedimenti della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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