Cassazione Civile, Ordinanza n. 40844/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES, IRPEF, IRAP e IVA relative al 2011, fondato sull'indebita detrazione/deduzione di fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello della società e delle socie, ritenendo che il reddito imponibile dovesse essere depurato anche degli importi delle fatture emesse dalla contribuente per la cessione di beni a un'azienda agricola, reputando che la fittizietà delle operazioni impedisse di considerare quei componenti positivi come ricavi imponibili. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 45 D.P.R. 917/1986, sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere che la fittizietà delle operazioni documentate escludesse la realizzazione di ricavi imponibili e nel valorizzare in modo generico la reciproca movimentazione finanziaria tra le società senza accertare il necessario collegamento specifico tra singoli accrediti e singoli addebiti. Le socie eccepivano anche un presunto giudicato interno, che la Corte ha però escluso per la stretta dipendenza tra avviso della società e avvisi emessi ai soci in una società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno sollevata dalle socie, affermando che, nei casi di società di capitali a ristretta base partecipativa, la pretesa verso i soci dipende dal presupposto dell'accertamento dei maggiori redditi della società e che, nel simultaneus processus, l'impugnazione del capo relativo alla società si estende anche ai capi relativi ai soci per la loro inscindibile dipendenza. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi e operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la fittizietà dei componenti positivi del reddito che non devono concorrere alla base imponibile entro i limiti dei costi indebitamente non dedotti; ha però censurato la CTR perché aveva ricavato l'afferenza tra costi e ricavi da un apprezzamento cumulativo e indistinto degli indizi, mentre occorreva verificare la specifica corrispondenza tra singoli costi e singoli ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per la definizione camerale del ricorso; non incide sulla ratio decisoria di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la deduzione della violazione di legge posta a base del ricorso
art. 8, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
ha portata retroattiva ed è applicabile d'ufficio; disciplina la rilevanza, ai fini fiscali, dei componenti positivi collegati a costi o altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di fittizietà delle operazioni e dei componenti di reddito
art. 2727 c.c.
gli indizi devono essere oggetto di corretta inferenza presuntiva, non cumulativa e indistinta
art. 2729 c.c.
la presunzione semplice richiede gravità, precisione e concordanza, da valutarsi in relazione alla specifica corrispondenza tra singoli elementi
art. 38, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul procedimento di accertamento delle imposte sui redditi
art. 45 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel motivo di ricorso quale norma in tema di imputazione dei componenti reddituali
art. 295 c.p.c.
nei giudizi tributari tra società a ristretta base partecipativa e soci impone la sospensione necessaria del processo sul socio in attesa del giudicato sul giudizio relativo alla società, quale antecedente logico-giuridico
art. 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
rende applicabile al processo tributario, in via generale, l'art. 295 c.p.c.
art. 329, comma 2, c.p.c.
l'impugnazione del capo dipendente impedisce la formazione del giudicato interno sul capo connesso e consequenziale, quando non sia autonomo
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento dei maggiori redditi della società costituisce il presupposto logico-giuridico necessario per gli accertamenti emessi nei confronti dei soci sui presunti utili extracontabili o maggiori redditi da partecipazione.
- Quando vi è una stretta dipendenza tra il capo della sentenza relativo alla società e quello relativo ai soci, l'impugnazione del primo si estende anche al secondo e non si forma giudicato interno sul capo dipendente, poiché non sussiste vera autonomia tra le statuizioni.
- In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che pretenda di escludere componenti positivi dal reddito deve dimostrare la concreta fittizietà dei dati rilevanti; non basta un richiamo generico alla circolarità dei flussi finanziari o a una compensazione complessiva tra partite di dare e avere.
- Le presunzioni semplici, per fondare una rettifica fiscale, devono essere costruite secondo gravità, precisione e concordanza con riferimento a singoli fatti indicatori e alla loro specifica corrispondenza, non mediante un apprezzamento cumulativo e indistinto della massa degli indizi.
- In materia di reddito imponibile, la rettifica deve tener conto sia dei componenti negativi indebitamente dedotti sia dei componenti positivi fittizi: il reddito va ricostruito sulla base dei dati effettivi, eliminando gli elementi non reali nei limiti e secondo la correlazione effettiva tra costi e ricavi.
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