Ordinanza n. 10954/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito - contingente ordinario - volontari in ferma prefissata delle Forze armate (art. 1, comma 1, lett a), punto (2)(a) del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri - anno 2024, pubblicata in data 12 novembre 2025, nella parte in cui il nominativo di parte ricorrente non è presente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del contingente ordinario – volontari in ferma prefissata del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri, nella parte in cui non include il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito pubblicata il 12 novembre 2025, relativa al contingente ordinario dei volontari in ferma prefissata del concorso per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri per l’anno 2024, chiedendone l’annullamento nella parte in cui il suo nominativo non risulta inserito, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre depositato un’istanza di rinvio dell’udienza.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria impugnata, ritenendo necessaria la loro partecipazione al giudizio. Ha quindi differito l’ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 16 dicembre 2026. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità della graduatoria né l’istanza di annullamento. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate, in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il giudice richiama la disciplina relativa all’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo è posto a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento dei dati personali sensibili.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Il giudice lo richiama, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando viene impugnata una graduatoria concorsuale e la decisione può incidere sulla posizione di tutti i candidati inclusi nella graduatoria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati prima della prosecuzione della trattazione nel merito.
- Un’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio e rinvia la trattazione non definisce la domanda di annullamento e non esprime una valutazione conclusiva sulla legittimità dell’atto impugnato.
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