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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7673/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di parziale riforma della Corte d'appello che lo condannò per i reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 651 c.p., sostenendo che dal verbale risulterebbe che le generalità fossero già note e che egli le avesse fornite (quindi assenza del rifiuto richiesto dalla norma); 2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., con richiamo ai presupposti e alla tenuità dell'offesa; 3) omissione di pronuncia in merito alla richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 c.p., richiesta formulata in sede di gravame ma non valutata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato gli argomenti sul rilievo dell'art. 131-bis ritenendoli generici e in parte incongruenti rispetto alla fattispecie contestata. Ha invece accolto il terzo motivo relativo all'omessa risposta sulla richiesta di non menzione della condanna: tale omissione ha reso fondata l'impugnazione e ha consentito di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 651 c.p. Conseguentemente la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione quanto al reato di cui all'art. 651 c.p. perché estinto per prescrizione; ha trasmesso gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena e per la valutazione, in risposta al gravame, della richiesta di beneficio ex art. 175 c.p.. Per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    Il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale; è irrilevante che l'identità venga poi fornita o sia nota al verbalizzante. La Corte ha ritenuto sussistere la fattispecie, ma ha comunque dichiarato l'estinzione per prescrizione dopo aver rilevato omissione di motivazione su altro punto decisivo.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alle minacce a pubblico ufficiale o agente; è il capo di imputazione alternativo presente nel procedimento, confermato in parte dalla Corte d'appello e non annullato dalla Cassazione nella presente decisione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto il motivo che invocava tale causa generico e non pertinente alla fattispecie accertata (il ricorrente aveva fatto riferimento a elementi non attinenti), pertanto non applicata.

  • art. 175 cod. pen.

    Beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale: la Corte d'appello ha omesso di motivare il diniego nonostante la significativa riduzione della pena in appello; la Cassazione ha ritenuto necessario che la Corte d'appello risponda espressamente alla richiesta in sede di nuovo esame.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che qualificano i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Cassazione ha valutato la congruità e la specificità dei motivi presentati, ritenendo alcuni generici e altri fondati.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che la Corte di Cassazione possa assolvere quando emergano elementi di insussistenza del fatto; la Corte ha escluso che sussistessero tali elementi e ha preferito la declaratoria di estinzione per prescrizione piuttosto che l'assoluzione nel merito.

Massime di principio

  • Il rifiuto di fornire le proprie generalità integra il reato di cui all'art. 651 c.p. anche se l'identità è poi accertata o nota: l'obbligo di declinare le generalità va adempiuto indipendentemente dalla conoscenza personale del soggetto da parte del pubblico ufficiale.
  • Una richiesta di non menzione della condanna ex art. 175 c.p. deve essere espressamente valutata e motivata dalla corte che riduce la pena; l'omessa risposta può costituire motivo fondato di cassazione e dare luogo a rinnovato esame.
  • Motivi di cassazione generici o che invocano norme non pertinenti alla fattispecie concreta (es. richiamare reati diversi o aggravanti non contestate) sono destinati a essere dichiarati infondati o inammissibili.
  • La fondatezza di un motivo di cassazione che riguarda omissione di motivazione su un punto decisivo può consentire alla Cassazione di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione e di annullare la decisione senza rinvio per quel capo.
  • Se la Cassazione annulla solo in parte per prescrizione, gli altri capi rimangono efficaci e la Corte d'appello dovrà rideterminare la pena tenendo conto delle questioni rimaste aperte (compresa la valutazione di eventuali benefici).
  • Per ottenere l'applicazione di cause di non punibilità per tenuità è necessario provare in modo specifico e circostanziato la effettiva esiguità dell'offesa e la congruità del fattore attenuante rispetto alla fattispecie accertata.

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