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Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 5006/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., alla sentenza n. 5006/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre accessori. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni del ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento ministeriale. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, compreso l'adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Al Commissario non spetta compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi indicati dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il titolo esecutivo giudiziale e il mancato adempimento, spetta all'Amministrazione dimostrare l'eventuale adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la disposizione sostanziale alla base del diritto riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e da eseguire in sede di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per determinate procedure di ottemperanza, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale norma che ha previsto la disciplina di cui all'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova da parte del ricorrente dell'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, del decorso del termine legalmente previsto e dell'assenza di esecuzione abilita il giudice a ordinare all'Amministrazione l'adempimento integrale del giudicato.
  • In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'adempimento oppure i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; la mancata costituzione o la mancata allegazione di tali fatti impedisce di superare la domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Quando il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria è un dirigente dell'Amministrazione debitrice, l'incarico può essere considerato compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo, secondo l'applicazione analogica richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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