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Sentenza

Sentenza n. 628/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di-OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente il 22 giugno 2025 per l’adozione del provvedimento di determinazione della compartecipazione economica al costo di servizi sociosanitari integrati a favore degli utenti disabili invalidi 100% non autosufficienti per l’annualità 2025; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e per la condanna dell’Amministrazione comunale ad adottare il provvedimento richiesto.

Giustizia amministrativa202501749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza di determinazione della compartecipazione economica al costo della quota socio-residenziale di servizi sociosanitari per l'annualità 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, invalido civile al 100% e bisognoso di assistenza continua, è ospitato presso una struttura residenziale e percepisce quale unica entrata una pensione comprensiva dell'indennità di accompagnamento; per il 2025 presenta un ISEE sociosanitario residenziale pari a zero. Con istanza del 22 giugno 2025, trasmessa via PEC il 24 giugno, chiedeva al Comune di determinare la propria compartecipazione economica e di farsi carico dell'eventuale integrazione della quota sociale della retta, in coerenza con il d.P.C.M. n. 159 del 2013. A seguito dell'inerzia comunale e di una successiva diffida, proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni. Deduceva: 1) l'obbligo del Comune, ai sensi della normativa sugli interventi sociali, di verificare la sussistenza dei presupposti per l'integrazione economica della retta e di concludere il procedimento; 2) l'obbligo di utilizzare esclusivamente l'ISEE del beneficiario della prestazione per determinare il livello massimo della compartecipazione; 3) la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, per il mancato rispetto del termine di trenta giorni. Il Comune eccepiva l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente non aveva allegato mutamenti delle condizioni economiche rispetto agli accordi pregressi con i familiari e che avrebbe dovuto previamente impugnare le delibere comunali e il regolamento disciplinante la compartecipazione.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Nel giudizio contro il silenzio, il ricorrente non era tenuto ad allegare mutamenti della propria situazione economica o di quella familiare né a impugnare previamente le delibere e il regolamento comunale, poiché tali profili attengono al merito della pretesa e non all'ammissibilità dell'azione. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere. L'art. 2 l. n. 241/1990 impone all'amministrazione di avviare il procedimento conseguente a un'istanza e di concluderlo con un provvedimento espresso entro trenta giorni, salvo diverso termine. L'art. 6, commi 1 e 4, l. n. 328/2000 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi sociali locali e impone loro di assumere gli eventuali obblighi di integrazione economica in favore dei residenti per i quali sia necessario il ricovero stabile in strutture residenziali. Il Comune deve quindi verificare la sussistenza dei presupposti della prestazione e pronunciarsi espressamente; non può sostituire tale provvedimento con argomentazioni difensive svolte nel processo. Anche qualora ritenesse la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, avrebbe comunque dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata. Il TAR non ha esaminato la questione relativa all'obbligatorio utilizzo dell'ISEE del beneficiario, ritenendola attinente al contenuto del provvedimento amministrativo ancora da adottare e quindi non scrutinabile nel giudizio sul silenzio, anche in applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.a. Il Comune è stato condannato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 con pagamento in favore dello Stato; è stato inoltre liquidato il compenso del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”; “devono concludersi entro il termine di trenta giorni”; “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata”.

    L'amministrazione deve avviare e concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un'istanza, anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 6 l. 328/2000

    I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi sociali locali e devono assumere gli eventuali obblighi di integrazione economica in favore dei residenti per i quali sia necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali; ne deriva l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti e di provvedere sull'istanza.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 159/2013

    La questione relativa ai criteri di utilizzo dell'ISEE attiene al contenuto del provvedimento di compartecipazione ancora da adottare e non può essere decisa nel giudizio avverso il silenzio.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    “In nessun caso il giudice può emettere una pronuncia avente ad oggetto poteri non ancora esercitati”.

    Nel giudizio contro il silenzio il giudice non può sostituirsi all'amministrazione pronunciandosi sul contenuto di una decisione che l'amministrazione non ha ancora adottato.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Le spese di giudizio, in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico della parte soccombente con pagamento in favore dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    “valori medi delle tariffe professionali vigenti”; “natura dell’impegno professionale”.

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto dei valori tariffari e della natura dell'attività professionale svolta.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore sono dimezzati.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    La liquidazione del compenso del difensore può essere adottata nel contesto della sentenza con la natura di decreto collegiale di liquidazione.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce all'amministrazione un potere da esercitare a tutela di una situazione giuridica qualificata e differenziata, la presentazione di un'istanza determina l'obbligo di avviare il procedimento e di concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro trenta giorni.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, le contestazioni relative alla fondatezza sostanziale dell'istanza, comprese la situazione economica del richiedente, gli accordi pregressi e i criteri di quantificazione della prestazione, attengono al merito dell'azione amministrativa e non costituiscono, di regola, condizioni di ammissibilità del ricorso.
  • L'amministrazione non può far valere per la prima volta nel processo le ragioni per cui ritiene infondata o inammissibile un'istanza, sostituendo con una memoria difensiva il provvedimento conclusivo del procedimento.
  • Anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, eventualmente redatto in forma semplificata.
  • Nel giudizio contro il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere, ma non può definire il contenuto sostanziale della decisione amministrativa quando il relativo potere non sia stato ancora esercitato.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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