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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento provvedimento di reiezione FIS 1194014-2022/2022, del 20 maggio 2022 ricevuto dalla Società il 24 maggio 2022, con il quale l'INPS ha rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.15/03/2022.0205535 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015.

Giustizia amministrativa202201984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'INPS di reiezione della domanda di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatori)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva sottoscritto un accordo sindacale in relazione alla riduzione dell'attività lavorativa causata dalla crisi pandemica e aveva presentato all'INPS, il 15 marzo 2022, domanda di assegno di integrazione salariale per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2022. L'INPS aveva respinto la domanda ritenendola tardiva, poiché presentata dopo il termine del 23 febbraio 2022. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che la riduzione dell'attività derivava da eventi oggettivamente non evitabili, costituiti dalle misure amministrative restrittive adottate durante la pandemia, sicché la domanda poteva essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'evento. In subordine, ha sostenuto che l'eventuale tardività avrebbe potuto determinare soltanto lo slittamento della decorrenza del trattamento e non il diniego della prestazione. L'INPS ha ribadito la tardività, richiamando anche il messaggio n. 606 dell'8 febbraio 2022, relativo al termine concesso in relazione al rilascio della nuova procedura informatica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di reiezione. Ha ritenuto applicabile alla domanda di assegno di integrazione salariale del FIS, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina dell'art. 15, comma 2, relativa agli eventi oggettivamente non evitabili. La riduzione dell'attività lavorativa, riconducibile alle misure amministrative adottate per fronteggiare la pandemia, è stata qualificata come dipendente da eventi oggettivamente non evitabili e non imputabili all'impresa o ai lavoratori. Poiché l'evento si era verificato nel febbraio 2022, il termine per presentare la domanda scadeva il 31 marzo 2022; la domanda del 15 marzo 2022 era quindi tempestiva. Il TAR non ha esaminato l'effettiva portata del messaggio INPS n. 606, poiché l'Istituto non lo aveva prodotto in giudizio, in violazione dell'onere di disponibilità della prova. Ha inoltre precisato che un atto amministrativo interno non potrebbe prevalere sulla disciplina legislativa né essere applicato o considerato dal giudice ove contrastante con la legge. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato

    La disposizione individua le situazioni che consentono l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, comprese quelle determinate da eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

  • art. 15, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 148/2015

    La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

    Per le sospensioni o riduzioni dell'attività derivanti da eventi oggettivamente non evitabili, la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'evento; tale termine speciale si applica anche alle domande di assegno di integrazione salariale del FIS.

  • art. 26 d.lgs. 148/2015

    istituisce il Fondo di integrazione salariale (FIS) per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del medesimo decreto

    Il FIS opera quale strumento di sostegno al reddito per i settori non coperti dagli ordinari trattamenti previsti dal Titolo I.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. 148/2015

    all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie

    Il rinvio alla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie rende applicabile al FIS anche il termine speciale previsto dall'art. 15, comma 2, per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, relativa alle domande di integrazione salariale fondate su eventi oggettivamente non evitabili, si applica anche alle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, in forza del rinvio operato dall'art. 30 del medesimo decreto.
  • Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa causate da misure restrittive adottate dall'autorità amministrativa per fronteggiare una crisi pandemica possono integrare eventi oggettivamente non evitabili, quando non siano riconducibili a una scelta volontaria o a una condotta imputabile all'impresa o ai lavoratori.
  • Quando ricorre un evento oggettivamente non evitabile, la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato; una domanda presentata entro tale termine non può essere respinta per il solo superamento del termine ordinario di quindici giorni.
  • L'amministrazione che invoca in giudizio il contenuto di un proprio messaggio o atto interno deve produrlo, poiché il giudice non può verificarne la portata in assenza del documento e della relativa prova.
  • Un messaggio o atto interno dell'amministrazione non può derogare alla disciplina legislativa; ove abbia portata normativa e risulti incompatibile con la legge, il giudice può non applicarlo o disapplicarlo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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