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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2675/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per concorso in estorsione (art.110 e art.629 c.p.). Grasso ha impugnato denunciando violazione del diritto di difesa per una difformità fra la richiesta del Pubblico Ministero (che indicava estorsione tentata) e il decreto di giudizio immediato del Gip (che la qualificava come consumata), e per la mancata acquisizione nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese dalla Di Stefano ritenute rilevanti. Di Stefano ha censurato la motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la sua condotta aveva finalità solidaristiche e chiedendo la derubricazione in favoreggiamento (art.379 c.p.). Entrambi hanno chiesto annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano adeguatamente contrastato le argomentazioni della Corte d'appello, limitandosi a ripetere i medesimi motivi già svolti in appello senza articolare vizi tipici di legittimità. Sul punto della difformità tra richiesta del PM e decreto del Gip la Corte ha osservato che il decreto di giudizio immediato delimita l'imputazione e consente l'esercizio pieno della difesa, non essendovi pregiudizio nella diversa formulazione quando i fatti storici e gli elementi qualificanti restano gli stessi. La richiesta di acquisizione delle dichiarazioni spontanee è stata ritenuta tardiva e non acquisibile nel rito ordinario prescelto. Quanto alla Di Stefano, la Corte d'appello ha correttamente escluso finalità solidaristiche e ha motivato la qualificazione come concorso in estorsione, anche sulla base della gestione dell'importo e del ruolo dell'intermediario. Sono state confermate le spese processuali a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 110 codice penale

    Principio del concorso di persone nel reato: responsabilità comune quando più soggetti concorrono volontariamente alla realizzazione dell'evento criminoso.

  • art. 629 codice penale

    Norma che incrimina l'estorsione; la sentenza conferma l'applicazione per i condannati.

  • artt. 453-456 cod. proc. pen.

    Norme sul giudizio immediato e sul relativo decreto del Gip: la decisione sottolinea la centralità del decreto di giudizio immediato nel delimitare l'imputazione e l'oggetto del giudizio.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Riguarda la discussione e la chiusura dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni quando proposta in fase di discussione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha richiamato i limiti a dedurre in Cassazione una violazione dell'art.192 come violazione di legge, precisando che tali censure attengono al merito e alla motivazione e devono essere strutturate secondo i limiti dell'art.606 c.p.p.

  • art. 379 codice penale

    Favoreggiamento personale; la Corte ha escluso la derubricazione per la Di Stefano perché la sua condotta non è stata ritenuta dettata da finalità solidaristiche.

  • art. 606 codice di procedura penale

    Limiti delle doglianze in cassazione sulla motivazione (lett. e) e sulla violazione di legge (lett. c)); la Corte ha invocato l'improprietà di usare vizi di legge per rimettere in discussione il merito senza adeguata articolazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Richiamata per il principio secondo cui non è consentito dedurre in Cassazione la violazione dell'art.192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, come modo per superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017 (Benestare)

    Principio richiamato sul concorso dell'intermediario nell'estorsione: è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire allo scopo illecito, salvo che l'intervento sia dettato da genuina solidarietà.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015 (Quatrosi)

    Ulteriore conferma del criterio che l'intermediario risponde per concorso in estorsione se contribuisce consapevolmente al raggiungimento della pretesa illecita.

Massime di principio

  • Una divergenza formale tra la richiesta del Pubblico Ministero e il decreto di giudizio immediato del Gip non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se il decreto delimita chiaramente l'imputazione e i fatti storico‑ricostruttivi sono sostanzialmente gli stessi.
  • In fase di dibattimento le richieste tardive di acquisire atti o dichiarazioni dopo la chiusura dell'istruttoria possono essere dichiarate inammissibili; è fondamentale avanzare tempestivamente le richieste probatorie procedurali.
  • In Cassazione non è ammesso riaprire il merito o proporre una diversa rivalutazione delle prove: le censure devono essere orientate a vizi di diritto o a carenza motivazionale specifica e ben argomentata nei limiti dell'art.606 c.p.p.
  • Quanto agli intermediari nell'estorsione, la responsabilità per concorso si configura quando vi sia coscienza e volontà di contribuire allo scopo estorsivo; è esclusa solo se l'intervento è dimostrabilmente mosso da genuina finalità solidaristica e a beneficio della vittima.
  • Ripetere in Cassazione le stesse argomentazioni già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'Appello espone al rigetto per inammissibilità o manifesta infondatezza.

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