Cassazione Civile, Ordinanza n. 16670/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite origina da una domanda di risarcimento proposta da un imprenditore che sosteneva di aver subito danni per il mancato rilascio di una polizza fideiussoria che la controparte si era impegnata a fornire in relazione alla partecipazione a una gara pubblica per il restauro di parte del patrimonio librario di una biblioteca nazionale. In primo grado e poi in appello il giudice ha riconosciuto solo una parte del danno emergente, quantificandolo con criterio equitativo/forfetario in assenza di prova più specifica. Il ricorrente per cassazione censura la sentenza d'appello con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 24 Cost., 112 e 116 c.p.c., 340 e 348 della legge n. 2248/1865, oltre agli artt. 1218 e 1223 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe applicato un criterio presuntivo di utile d'impresa tratto da norma abrogata, anziché ammettere la prova testimoniale diretta a dimostrare che il danno emergente coincidesse con l'intero importo dell'appalto, trattandosi di appalto a prevalente manodopera specializzata; con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 163/2006, deducendo che non sarebbero state correttamente valutate le conseguenze della mancata stipula sul piano delle future commesse e del danno all'immagine, poiché la controparte pubblica avrebbe successivamente escluso o non invitato l'impresa anche in ragione del pregresso inadempimento e del difetto di certificazione SOA, superabile, secondo il ricorrente, con strumenti quali RTI o avvalimento. La Corte di cassazione rileva però che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà contestano la valutazione di merito compiuta dalla corte territoriale nella quantificazione equitativa del danno e nella selezione/valutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la corte di merito non ha applicato una norma abrogata, ma ha utilizzato legittimamente un criterio forfetario di quantificazione del danno emergente, valutando il materiale probatorio disponibile e ricorrendo all'equità in mancanza di prove più puntuali. Quanto alle ulteriori voci di danno, la corte territoriale aveva già ritenuto inammissibili le prove testimoniali sulla perdita di commesse e sul danno all'immagine e non sufficienti i documenti fiscali sulla diminuzione di fatturato, oltre a considerare non decisiva la missiva ministeriale prodotta. La Cassazione ha quindi ricondotto le doglianze a una censura di merito sulla valutazione del danno e delle prove, non deducibile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva perché la censura investe in realtà la valutazione di merito del danno e delle prove.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ritiene che le doglianze non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio e la liquidazione equitativa del danno appartengono al merito.
art. 340 legge 20/3/1865 n. 2248
Invocato dal ricorrente in relazione al criterio di quantificazione del danno, ma la Corte chiarisce che il giudice d'appello non ha applicato una norma abrogata, bensì un criterio forfetario di utile presunto.
art. 348 legge 20/3/1865 n. 2248
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è la base della decisione di inammissibilità, che si fonda sulla natura di merito delle censure.
art. 1218 c.c.
Richiamato per la responsabilità da inadempimento; la Corte non ne discute in astratto, ma rileva che la contestazione investe la quantificazione del danno conseguente all'inadempimento.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il criterio del danno risarcibile; la Corte non nega il principio, ma ritiene inammissibile la censura perché diretta contro la valutazione equitativa del giudice di merito.
art. 38, comma 1, lett. f, d.lgs. 163/2006
Richiamato in relazione alle asserite conseguenze sull'ammissione a successive gare pubbliche, ma la Corte considera la doglianza comunque assorbita nella critica alla valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicata per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 345 legge 20/3/1865 n. 2248
La Corte richiama il criterio forfetario di utile presunto del 10% indicato da tale disposizione quale parametro utilizzato dal giudice di merito per la quantificazione del danno emergente, in assenza di prove migliori.
Massime di principio
- La censura che investe la quantificazione equitativa del danno e la valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione se, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.
- Il giudice di merito può ricorrere a criteri forfetari o presuntivi per la liquidazione del danno da inadempimento quando la prova puntuale del pregiudizio non sia disponibile o non sia stata fornita, purché tale valutazione sia sorretta da un percorso logico e non smentita da elementi contrari.
- La contestazione dell'esclusione di prove testimoniali o della ritenuta insufficienza di documenti a dimostrare lucro cessante, perdita di commesse o danno all'immagine riguarda la valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità come violazione degli artt. 112 o 116 c.p.c. salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- Per far valere utilmente in cassazione un errore nella liquidazione del danno, il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale specifico, non limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove.
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