Ordinanza del 20/07/2018 n. 19421 - Corte di Cassazione
Tassa automobilistica - Esenzione - Motoveicoli appartenenti alla categoria dei motocicli "di particolare interesse storico e collezionistico" - Mancanza di attestato individuale - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Emilia-Romagna contro l’annullamento di un avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2004. L’esenzione prevista dall’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico dipende dall’inclusione del modello negli elenchi generali predisposti dalla FMI, non dalla produzione di un attestato individuale riferito al singolo mezzo. Le spese sono state compensate.
Esenzione dalla tassa automobilistica per motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico anche senza attestato individuale
Esenzione dalla tassa automobilistica per motoveicoli storici
La pronuncia riguarda l’applicazione dell’esenzione dalla tassa automobilistica prevista per i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La Corte di cassazione ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del proprietario di un motociclo immatricolato da oltre vent’anni, ritenendo irrilevante la mancata produzione di uno specifico attestato individuale di storicità.
Vicenda processuale
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna del 19 aprile 2011. La sentenza regionale aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2004, concernente un motoveicolo di proprietà di F. R. e immatricolato da oltre vent’anni.
La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il motociclo appartenesse alla categoria dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, secondo la definizione e gli elenchi della Federazione Motociclistica Italiana, considerando non determinante l’assenza di una specifica attestazione individuale riferita al veicolo. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.
Disciplina normativa richiamata
L’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede due distinti regimi di esenzione:
- dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione, per veicoli e motoveicoli non adibiti a uso professionale;
- dal compimento del ventesimo anno, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con quello della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Per individuare i periodi di produzione dei veicoli sono previsti appositi elenchi predisposti dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
Il comma 2 dell’art. 63 considera di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:
- costruiti specificamente per le competizioni;
- costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione a esposizioni o mostre;
- pur non appartenendo alle categorie precedenti, dotati di particolare interesse storico o collezionistico per il loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Il comma 3 stabilisce che tali veicoli sono individuati con determinazione dell’ASI e, per i motoveicoli, anche della FMI, con aggiornamento annuale degli elenchi.
Natura dell’accertamento dell’ASI e della FMI
La Corte ha richiamato il principio già affermato in precedenti decisioni, secondo cui l’esenzione dipende da un accertamento costitutivo dell’ASI, alla quale il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, ha attribuito il compito di individuare i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Per i motoveicoli, tale funzione è svolta anche dalla FMI.
L’accertamento non opera “ad rem”, cioè non richiede necessariamente una valutazione individuale del singolo esemplare. Esso è invece contenuto in un elenco analitico di modelli e marche e produce effetti generali e astratti, riferiti a categorie complessive di veicoli.
Sono stati richiamati i seguenti precedenti della Corte di cassazione:
- ordinanza n. 319 del 9 gennaio 2014;
- ordinanza n. 23624 del 17 ottobre 2013;
- sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013.
Rilevanza dell’inclusione negli elenchi FMI
Nel caso concreto, il motoveicolo rientrava negli elenchi della Federazione Motociclistica Italiana tra quelli di particolare interesse storico e collezionistico. La Regione non aveva contestato né l’appartenenza del modello alla categoria individuata in via generale dalla FMI, né la corrispondenza delle caratteristiche del motociclo a quelle proprie della categoria.
L’avviso di accertamento era stato contestato esclusivamente sulla base della mancata produzione di un attestato individuale di valore storico. Secondo la Corte, tale circostanza non è sufficiente a negare l’esenzione, poiché l’inclusione del modello negli elenchi generali dell’ente competente costituisce il presupposto rilevante per il beneficio fiscale.
Decisione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 63, comma 2, della legge n. 342/2000 da parte della Commissione tributaria regionale di Bologna. Di conseguenza:
- il ricorso della Regione Emilia-Romagna è stato rigettato;
- è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica dell’anno 2004;
- le spese di giudizio sono state compensate, poiché il principio giurisprudenziale applicato era stato affermato dopo la proposizione del ricorso.
La decisione è stata assunta in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2018.
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