Ordinanza del 24/07/2018 n. 19539 - Corte di Cassazione
Contenzioso-Impugnazioni- Ricorso in Cassazione - Notifica - Esito negativo - Non imputabilità del ricorrente - Omessa tempestiva riattivazione del procedimento - Conseguenze - Validità del ricorso - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate perché, dopo il primo tentativo di notifica non andato a buon fine per il trasferimento del destinatario, la procedura notificatoria è stata riattivata oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., il ricorso incidentale tardivo della società contribuente ha perso efficacia. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00, oltre spese forfettarie del 15% e ulteriori oneri di legge.
Ricorso per cassazione inammissibile per tardiva riattivazione della notifica non riuscita; inefficacia del ricorso incidentale.
Inammissibilità del ricorso per cassazione per tardiva riattivazione della notifica
La pronuncia riguarda la validità della notificazione di un ricorso per cassazione inizialmente non perfezionata per una causa non imputabile al notificante. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando la notifica di un atto processuale soggetto a termine perentorio non va a buon fine per ragioni non imputabili al richiedente, il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento, affinché la seconda notificazione possa conservare gli effetti della prima.
Contenzioso tributario originario
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 106/49/2013, depositata il 10 ottobre 2013 e non notificata, aveva accolto parzialmente l’appello proposto dalla T. s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle imposte Irap e Iva.
La controversia traeva origine dall’avviso di accertamento n. R1Q03T400908/2009, relativo all’anno d’imposta 2005. L’Ufficio, sulla base del processo verbale di constatazione del 24 giugno 2009 redatto dalla Guardia di Finanza di Lecco, aveva contestato alla società:
- l’indebita deduzione di quote di ammortamento;
- l’indebita detrazione dell’Iva;
- la riferibilità delle contestazioni a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
- la fatturazione di forniture di beni strumentali da parte della C. & F. s.r.l.;
- profili riguardanti le imposte Irpeg e Irap.
La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva inizialmente respinto il ricorso della società.
Ricorsi proposti in Cassazione
Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale per cassazione articolato in due motivi. La T. s.r.l. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.
L’Agenzia contestava, in sintesi:
- la decisione della CTR in materia di detraibilità del credito Iva, sostenendo che il credito esposto nella dichiarazione del 2005 era stato interamente utilizzato mediante riporto nella dichiarazione dell’anno successivo;
- la deducibilità dei costi ai fini Irap, richiamando l’art. 109 del TUIR, l’art. 2697 c.c. e la disciplina dei cosiddetti “costi da reato” prevista dall’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012.
La società contribuente ha invece dedotto:
- la violazione del contraddittorio, in relazione a un “rapporto investigativo” redatto nell’ambito di un procedimento penale, non notificato alla società e allegato al processo verbale della Guardia di Finanza;
- l’erronea valutazione della prova circa l’inesistenza delle operazioni fatturate e l’effettiva consegna dei beni;
- l’omessa pronuncia sulla legittimità della ripresa ai fini Ires, alla luce dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.
Principi sulla riattivazione del procedimento notificatorio
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 17352 del 2009. In base a tale principio, quando la notificazione di un atto processuale non si conclude positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di chiedere la ripresa del procedimento notificatorio.
La notificazione successiva conserva gli effetti collegati alla richiesta originaria purché la riattivazione avvenga entro un termine ragionevolmente contenuto, valutato considerando il tempo necessario per conoscere l’esito negativo della prima notifica e acquisire le informazioni indispensabili per procedere nuovamente.
Le Sezioni Unite, con la successiva sentenza n. 14594 del 2016, hanno precisato il contenuto di tale obbligo stabilendo che il notificante deve:
- riattivare il procedimento con immediatezza dopo aver appreso l’esito negativo;
- compiere tempestivamente gli atti necessari al completamento della notifica;
- non superare, in via ordinaria, il termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c.;
- dimostrare rigorosamente l’eventuale sussistenza di circostanze eccezionali che rendano insufficiente tale termine.
Per il ricorso per cassazione, il termine individuato dalla Corte è di trenta giorni, corrispondente alla metà del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. La giurisprudenza richiamata comprende anche Cass. n. 5974 del 2017.
Cronologia delle notificazioni
La sentenza impugnata era stata depositata il 10 ottobre 2013 e non era stata notificata. Di conseguenza, il termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, scadeva il 10 aprile 2014.
Dagli atti risultava la seguente sequenza:
- il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica il 28 febbraio 2014, quindi tempestivamente;
- la notifica era stata indirizzata alla T. s.r.l., presso il domicilio eletto nello studio dell’avvocato Attilio Pellegrini Sica, in via Durini n. 25, Milano;
- il plico non era stato consegnato perché il destinatario risultava “trasferito”, come attestato dall’agente postale il 4 marzo 2014;
- l’Agenzia delle entrate aveva riattivato il procedimento notificatorio soltanto il 28 maggio 2014;
- la seconda notifica era stata effettuata presso lo studio di via Boschetti n. 6, Milano, nonché presso lo studio di via Passeri n. 159, Pesaro;
- il plico era stato ricevuto dalla società il 29 maggio 2014 a Milano e il 3 giugno 2014 a Pesaro.
Valutazione della Corte sulla tardività
La Corte ha riconosciuto che il mancato perfezionamento della prima notifica non era imputabile all’Agenzia delle entrate, poiché il destinatario risultava trasferito dall’indirizzo utilizzato.
Tuttavia, l’Agenzia non aveva dimostrato di avere riattivato la procedura entro trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo della prima notifica. La seconda spedizione, effettuata il 28 maggio 2014, era pertanto tardiva rispetto al termine individuato dalle Sezioni Unite.
L’Agenzia non aveva inoltre fornito la prova rigorosa di circostanze eccezionali idonee a giustificare il superamento del termine di trenta giorni. La Corte ha quindi escluso che la seconda notificazione potesse conservare gli effetti della prima richiesta e ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per omessa e tardiva notificazione.
Conseguenze sul ricorso incidentale
La T. s.r.l. aveva proposto un ricorso incidentale tardivo. La Corte ha applicato l’art. 334, comma 2, c.p.c., secondo cui, quando l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
La regola opera anche quando l’interesse alla proposizione dell’impugnazione incidentale sia sorto dalla sentenza impugnata o dall’impugnazione principale. È stato richiamato, in proposito, il precedente di Cass. n. 3862 del 2004.
Pertanto, il ricorso incidentale della società non è stato esaminato nel merito ed è stato dichiarato inefficace.
Decisione e spese
La Corte di cassazione, con decisione assunta a Roma il 7 marzo 2018, ha:
- dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate;
- dichiarato inefficace il ricorso incidentale della T. s.r.l.;
- condannato l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società;
- liquidato le spese in euro 5.600,00 per compensi professionali;
- riconosciuto, oltre ai compensi, le spese forfettarie nella misura del 15% e gli ulteriori oneri di legge.
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