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Ordinanza

Ordinanza del 20/07/2018 n. 19419 - Corte di Cassazione

Accertamento delle Imposte - Evasione ed elusione - Prova dell'ufficio attraverso indagini bancarie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’annullamento dell’accertamento fondato sulla presunta simulazione di una donazione di terreno seguita dalla vendita. La mancata evidenza, nelle indagini bancarie, del pagamento del prezzo al donante ha escluso la prova di un vantaggio economico e fiscale conseguito da quest’ultimo. L’Amministrazione deve dimostrare sia il disegno elusivo sia la manipolazione degli schemi negoziali; le spese, liquidate in Euro 5.200,00 oltre accessori e spese forfettarie, sono state poste a suo carico.

Accertamento della plusvalenza e abuso del diritto: onere dell’Agenzia di provare il disegno elusivo e il vantaggio fiscale mediante indagini bancarie

Accertamento della plusvalenza e abuso del diritto

La pronuncia riguarda la legittimità di un accertamento fiscale emesso nei confronti di B.G.L., al quale l’Agenzia delle Entrate aveva imputato una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. L’Ufficio aveva ritenuto simulata la donazione del terreno alla moglie e alle figlie, seguita dalla vendita alla società edile acquirente, ravvisando nell’operazione un intento elusivo volto ad aggirare l’art. 67 del Tuir.

Operazioni negoziali contestate

Il 3 marzo 1998 B.G.L. aveva stipulato due contratti contestuali, registrati il 6 agosto 1998:

  • con il primo, aveva donato un terreno edificabile alla moglie e alle figlie;
  • con il secondo, le donatarie avevano venduto il terreno alla società Be. S.r.l.;
  • il valore indicato nella compravendita era sostanzialmente analogo a quello dichiarato nella donazione.

Le figlie avevano inoltre versato alla società acquirente caparre confirmatorie per l’acquisto di due unità immobiliari, come risultava da due fatture emesse dalla stessa società.

Presupposti dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria aveva fondato la contestazione principalmente sui seguenti elementi:

  • la contestualità temporale della donazione e della successiva vendita;
  • l’assenza, sui conti correnti delle donatarie-venditrici, di accrediti riconducibili alla riscossione del prezzo;
  • la mancata produzione di ulteriori giustificazioni da parte di B.G.L., della moglie e delle figlie, oltre alle fatture relative alle caparre confirmatorie;
  • la presunzione che B.G.L. fosse l’effettivo venditore del terreno;
  • l’ipotesi che la donazione fosse stata simulata per eludere la disciplina dell’art. 67 del Tuir.

Sulla base dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, l’Agenzia aveva quindi emesso un avviso di accertamento, recuperando a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno.

Esiti dei giudizi di merito

La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva accolto il ricorso del contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 10 maggio 2010, aveva confermato tale decisione, ritenendo non sufficienti gli elementi raccolti dall’Ufficio per presumere l’esistenza di un accordo simulatorio. In particolare, aveva osservato che:

  • la contestualità tra donazione e vendita non dimostrava necessariamente la simulazione, poiché, ove le parti avessero voluto occultare l’accordo, avrebbero potuto differire temporalmente la vendita;
  • le indagini bancarie non avevano evidenziato che B.G.L. avesse percepito il prezzo, direttamente o per interposta persona;
  • le fatture relative alle caparre versate dalle figlie per l’acquisto di due unità immobiliari costituivano un elemento coerente con l’effettività della donazione e della successiva vendita.

Motivi del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo motivo aveva denunciato la violazione dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse errato nel ritenere non provata la finalità fiscale dell’operazione. Secondo l’Ufficio, la donazione e la successiva vendita non avrebbero potuto essere spiegate altrimenti che con l’intento di attribuire a B.G.L. un vantaggio fiscale, in mancanza di una prova contraria fornita dal contribuente.

Con il secondo motivo aveva denunciato un vizio di motivazione, lamentando che i giudici di appello non avessero adeguatamente valorizzato:

  • l’assenza di movimenti bancari indicativi dell’incasso del prezzo da parte delle donatarie-venditrici;
  • le fatture emesse dalla società acquirente a favore delle figlie, che la Commissione aveva invece considerato confermative dell’effettività dell’operazione.

Principi sull’abuso del diritto e sull’onere della prova

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati.

Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 4603 del 26 febbraio 2014, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sono inopponibili all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti tributari allo scopo di ottenere riduzioni d’imposta o rimborsi indebiti.

Costituisce condotta abusiva l’operazione economica il cui elemento predominante e assorbente sia lo scopo di eludere il fisco. Il divieto non opera, invece, quando l’operazione possa essere spiegata mediante ragioni diverse dal mero conseguimento di un risparmio d’imposta.

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare:

  • l’esistenza di un disegno elusivo;
  • l’assenza di valide ragioni economiche, diverse dal risparmio fiscale;
  • le modalità di manipolazione o alterazione degli schemi negoziali ordinari;
  • l’irragionevolezza dell’operazione rispetto alla normale logica di mercato;
  • il vantaggio economico e fiscale effettivamente conseguito dal contribuente.

Non è quindi sufficiente la mera concatenazione temporale di più negozi o la loro astratta idoneità a produrre un risparmio d’imposta.

Rilevanza delle indagini bancarie

La Commissione tributaria regionale aveva attribuito rilievo decisivo all’esito negativo delle indagini bancarie. L’assenza di accrediti riconducibili al pagamento del prezzo sui conti delle donatarie era stata interpretata nel senso che B.G.L. non avesse percepito somme mediante interposizione delle proprie familiari.

La Corte ha ritenuto tale valutazione sufficiente a giustificare l’annullamento dell’accertamento, poiché evidenziava, dal punto di vista dell’intento del contribuente, la mancanza di prova di un vantaggio economico e fiscale effettivamente pervenuto a B.G.L.

L’Agenzia delle Entrate non aveva formulato una censura specifica contro questa autonoma ratio decidendi. Di conseguenza, anche sotto tale profilo, le contestazioni dell’Ufficio non potevano condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione favorevole al contribuente.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate, in applicazione del principio di soccombenza, e liquidate in favore di B.G.L. nella misura di Euro 5.200,00, oltre accessori e spese forfettarie.

La decisione è stata assunta a Roma il 21 giugno 2018 e depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.

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